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Sentenza

Sentenza n. 641/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - dell’“Avviso per l’avvio del processo di circolarizzazione del debito verso i fornitori delle Aziende del sistema sanitario regionale, ex art. 16 septies del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021”, pubblicato sul portale della Regione Calabria in data 11 ottobre 2022 e comunicato a mezzo pec il 12 ottobre 2022, nella parte in cui ha esteso il predetto processo di circolarizzazione del debito anche alle “ulteriori fatture/partite creditorie successive alla data del 31.12.2020 e ancora aperte (non pagate e/o non transatte) al 31.07.2022”; - del documento “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – F.A.Q.”, pubblicato sul portale della Regione Calabria all'indirizzo https://sisr-ap.sisr.regione.calabria.it, nella parte in cui è stato comunque previsto che le partite creditorie maturate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 luglio 2022 “sono richieste”, anziché precisare che la relativa indicazione è nella facoltà del creditore; - della nota prot. n. 505161 del 15 novembre 2022, con la quale la Regione Calabria ha riscontrato l'istanza di annullamento in autotutela formulata da BFF Bank S.p.A. in data 20 ottobre 2022, nella parte in cui fa riferimento alla “richiesta aggiuntiva” rispetto a quanto espressamente previsto ex lege; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito.

Giustizia amministrativa202201691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso regionale per la circolarizzazione obbligatoria del debito verso i fornitori del SSR, FAQ e nota di riscontro all’istanza di autotutela, nella parte relativa ai crediti maturati dopo il 31 dicembre 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’Avviso regionale nella parte in cui richiedeva anche la comunicazione delle fatture e delle partite creditorie maturate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2022. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 16-septies del d.l. n. 146/2021, per carenza di base normativa dell’estensione della circolarizzazione ai crediti successivi al 31 dicembre 2020, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che l’inclusione di tali crediti li avrebbe esposti al rischio di estinzione in caso di mancata risposta e che le FAQ regionali non avrebbero formalmente rettificato l’Avviso. In via subordinata, ha dedotto l’incompetenza della Regione Calabria, assumendo che la disciplina attribuisse la circolarizzazione obbligatoria alle singole aziende del SSR e non alla Regione, in assenza di una formale delega o di un atto di coordinamento. Il Collegio ha sottoposto alle parti anche la questione della carenza di interesse e del difetto di giurisdizione, rilevando che l’effetto estintivo previsto dalla legge riguardava soltanto il debito iscritto fino al 31 dicembre 2020.

La decisione

Il ricorso è stato respinto, in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto. Il TAR ha interpretato l’art. 16-septies del d.l. n. 146/2021 nel senso che l’effetto estintivo conseguente alla mancata risposta alla circolarizzazione opera esclusivamente per il debito iscritto fino al 31 dicembre 2020. L’estensione della richiesta ai crediti successivi costituisce invece una mera attività amministrativo-contabile di ricognizione, priva di efficacia estintiva, sicché l’Avviso non determina un’attuale lesione della posizione della ricorrente. La lesione potrebbe concretizzarsi soltanto con un futuro e specifico rifiuto di pagamento da parte della singola azienda sanitaria; la relativa controversia avrebbe a oggetto diritti soggettivi di credito e spetterebbe al giudice ordinario, il quale potrebbe disapplicare un eventuale atto amministrativo che pretendesse di produrre un effetto estintivo non previsto dalla legge. Il secondo motivo è stato respinto nel merito: la Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sul SSR, poteva organizzare una piattaforma unica e una modalità centralizzata di ricognizione, lasciando alle singole aziende la gestione operativa. La procedura risultava inoltre preventivamente concertata e condivisa con le aziende sanitarie. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Spese compensate per la novità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 16-septies d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021

    “previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020”; “qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto”

    L’effetto estintivo per mancata risposta opera esclusivamente per il debito iscritto fino al 31 dicembre 2020; la richiesta di informazioni relative a crediti successivi può avere soltanto finalità ricognitiva e contabile, senza incidere sul diritto di credito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima della decisione, nella specie la possibile inammissibilità per carenza di interesse e il profilo di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa collega la mancata risposta a una procedura di circolarizzazione all’estinzione del debito entro un determinato perimetro temporale, un atto amministrativo non può estendere tale effetto estintivo a crediti sorti oltre il limite fissato dalla legge.
  • La richiesta amministrativa di comunicare posizioni creditorie ulteriori rispetto a quelle soggette per legge a circolarizzazione obbligatoria, se priva di conseguenze estintive o sanzionatorie previste dalla fonte primaria, costituisce una mera attività ricognitivo-contabile e non determina di per sé una lesione attuale e concreta.
  • Il timore di un futuro rifiuto di pagamento non integra un interesse attuale e concreto all’impugnazione dell’atto amministrativo, quando l’eventuale lesione dipenda da un successivo e specifico comportamento dell’amministrazione.
  • La controversia relativa all’esistenza, all’esigibilità o all’estinzione di crediti derivanti da un rapporto paritetico con un’azienda sanitaria appartiene alla giurisdizione ordinaria; il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo che pretenda di introdurre un effetto estintivo non previsto dalla legge.
  • Nell’ambito delle funzioni regionali di coordinamento, indirizzo e vigilanza sul servizio sanitario regionale, la Regione può organizzare una modalità centralizzata di raccolta e gestione dei dati relativi alla ricognizione del debito, anche mediante una piattaforma unica, purché la gestione operativa resti attribuita alle singole aziende sanitarie e la procedura sia condivisa con esse.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrereGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneEccesso di potere

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