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Sentenza

Sentenza n. 13153/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0021305 del 27.05.2024 ed elenco ammessi n. 0022506 del 04.06.2024 (Regione Sicilia); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27\6\2025 per l’annullamento: - del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale (R).0000104.09-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per la Sicilia; del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale (R).0000132.30-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per la Sicilia inerenti l’approvazione della graduatoria finale di merito; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202408170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici nella Regione Sicilia, oltre agli atti presupposti, alla prova preselettiva, ai relativi punteggi e alle graduatorie finali di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, partecipanti al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, hanno impugnato la graduatoria regionale di ammissione alla prova scritta, deducendo di essere stati esclusi nonostante punteggi ritenuti elevati. Hanno contestato, anzitutto, la previsione del bando che ammetteva alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, sostenendo che il regolamento ministeriale consentisse l'attivazione della preselezione solo quando i candidati fossero superiori a quattro volte i posti e che, pertanto, dovessero essere ammessi anche i candidati collocati tra il terzo e il quarto multiplo dei posti. Hanno dedotto violazione di legge, irragionevolezza, sproporzione, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che la preselezione avrebbe assunto una funzione selettiva eccessiva, anziché meramente organizzativa, e che la soglia regionale concretamente raggiunta in Sicilia, pari a 39 punti, fosse abnorme rispetto alla sufficienza aritmetica e alle soglie applicate in altre regioni. Con un secondo gruppo di censure hanno contestato l'articolazione regionale della procedura, lamentando disparità di trattamento e violazione del principio meritocratico perché candidati con punteggi inferiori erano stati ammessi in altre regioni. Hanno inoltre censurato la determinazione del numero dei posti messi a concorso, sostenendo che la destinazione del 40 per cento dei posti alla procedura straordinaria avesse illegittimamente ridotto i posti rilevanti per il calcolo della soglia di ammissione. Con motivi aggiunti hanno impugnato le graduatorie finali di merito, deducendo illegittimità derivata. Il TAR ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i ricorrenti, poiché ciascuno aveva interesse all'esclusione degli altri dalla competizione concorsuale, pur condividendo censure relative all'organizzazione della procedura.

La decisione

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti. Il Collegio ha ritenuto legittimo il criterio numerico di ammissione alla prova scritta, rapportato a tre volte il numero dei posti disponibili, invece della predeterminazione di una soglia minima di sufficienza: il criterio seleziona comunque i candidati con i punteggi più elevati e non contrasta con il principio meritocratico. Ha distinto la soglia di quattro volte i posti, prevista per stabilire se attivare la preselezione, dalla soglia di tre volte i posti, relativa al numero massimo di candidati ammessi alla prova scritta, escludendo ogni contraddittorietà tra le due previsioni. La differenziazione delle soglie su base regionale è stata ritenuta conseguenza dell'articolazione regionale del concorso e della formazione di distinte graduatorie; il fatto che lo stesso punteggio sia sufficiente in una regione e insufficiente in un'altra non integra disparità di trattamento, poiché la parità va valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale. La soglia concreta non è arbitraria né priva di istruttoria, essendo il risultato oggettivo del criterio numerico previsto dal bando e del livello di competitività della singola procedura regionale. La sua eventuale elevazione non è sindacabile in assenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Sono state respinte anche le censure sulla riduzione dei posti per effetto della procedura straordinaria. I motivi aggiunti, fondati esclusivamente sull'illegittimità derivata, sono stati conseguentemente respinti. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La disposizione, secondo il giudice, fonda l'articolazione regionale della procedura e la formazione di distinte graduatorie regionali.

  • art. 6 D.M. 194/2022

    Disciplina il sistema della preselezione e il rapporto numerico tra candidati e posti, distinguendo la soglia per l'attivazione della preselezione dal numero massimo di ammessi alla prova scritta.

  • art. 6, comma 9, D.D.G. n. 2788/2023

    all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta ... un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione

    La previsione del bando è stata ritenuta legittima perché consente di individuare mediante criterio numerico il contingente massimo degli ammessi alla prova scritta.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Invocato dai ricorrenti per ottenere la condanna in forma specifica all'ammissione alla prova scritta; la domanda è stata respinta insieme al ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa disparità di trattamento e all'irragionevolezza del sistema; il giudice ha escluso la violazione, ritenendo comparabili le posizioni solo all'interno delle singole graduatorie regionali.

  • art. 51 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione all'accesso e alla partecipazione alla procedura; la censura è stata respinta.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione a imparzialità, buon andamento e ragionevolezza della selezione; il giudice non ha ravvisato violazioni.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, è legittimo determinare il numero degli ammessi alla prova successiva mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima fissa di sufficienza, purché siano ammessi i candidati con i punteggi più elevati secondo il criterio stabilito dalla lex specialis.
  • La soglia prevista per stabilire se attivare una prova preselettiva e quella relativa al numero massimo di candidati ammessi alla prova scritta assolvono funzioni diverse e possono legittimamente essere fissate in misura differente, senza che ciò determini contraddittorietà o irragionevolezza.
  • Quando il concorso è organizzato su base regionale e prevede distinte graduatorie, il calcolo degli ammessi e delle soglie deve essere effettuato all'interno di ciascuna regione; la diversa sufficienza del medesimo punteggio in regioni differenti è effetto fisiologico della diversa proporzione tra candidati e posti e non costituisce, di per sé, disparità di trattamento.
  • La soglia di accesso risultante dall'applicazione del criterio numerico previsto dal bando è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà; il suo livello concreto, dipendente dalla competitività della procedura e dalla distribuzione dei punteggi, non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'applicazione del criterio prefissato.
  • Il ricorso collettivo contro una graduatoria concorsuale è inammissibile quando i ricorrenti, pur deducendo censure comuni sull'organizzazione della procedura, si trovano in una posizione di conflitto di interessi perché ciascuno aspira a prevalere sugli altri nella graduatoria o all'ammissione alle fasi successive.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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