Sentenza n. 52/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - della nota della Prefettura di Isernia n. -OMISSIS-, resa sull'istanza avanzata in data 9.04.25 dalla società -OMISSIS- per l’accesso agli atti relativi all'informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - della nota della Prefettura di Isernia n. -OMISSIS- e di tutti gli atti conseguenti e presupposti; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione di cui alla predetta istanza del 9.04.2025, con condanna dell’Amministrazione a consentire l’esame e rilascio di copia della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti del procedimento relativo all'informazione antimafia interdittiva e alla mancata iscrizione nella white list
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società, dopo avere impugnato il provvedimento prefettizio di diniego dell'iscrizione nella white list, ha chiesto l'accesso alla documentazione utilizzata nel relativo procedimento. A seguito dell'annullamento, in un precedente giudizio, del primo diniego di accesso e del successivo riesame, la Prefettura ha consentito l'ostensione soltanto di parte dei documenti, riservandosi ulteriori valutazioni per gli atti non ancora autorizzati dagli organi interessati. Nel presente giudizio la società ha dedotto violazione degli artt. 3, 7, 10-bis, 22 e 24, commi 2 e 7, l. 241/1990, delle disposizioni in materia di documentazione antimafia e del d.P.R. 184/2006, nonché carenza di motivazione, carenza dei presupposti e sviamento. La richiesta residua riguardava, in particolare, la nota della Guardia di finanza di Caserta relativa a controlli dei Carabinieri e dell'Ispettorato del lavoro su un cantiere, nonché i relativi verbali ispettivi; inoltre, la società chiedeva genericamente tutti gli altri atti presenti nel procedimento e ogni documento utile ai fini della decisione. L'Amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che la società conoscesse già gli atti richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione fondata sul ne bis in idem, distinguendo tra l'ordinanza istruttoria eventualmente adottata nel giudizio sulla legittimità del diniego di iscrizione nella white list e il distinto giudizio diretto alla tutela dell'interesse all'accesso documentale. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la parte relativa ai documenti già depositati dall'Amministrazione nelle more del giudizio, corrispondenti ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'originaria richiesta. Ha accolto la domanda relativa alla nota della Guardia di finanza di Caserta e ai verbali ispettivi dei Carabinieri e dell'Ispettorato del lavoro, rilevando che l'Amministrazione non aveva specificamente giustificato la mancata ostensione e che non erano state indicate ragioni di ordine o sicurezza pubblica, né altre ragioni ostative idonee a sostenere il diniego. Ha ordinato l'ostensione entro venti giorni dalla comunicazione della sentenza, previa autorizzazione della Procura della Repubblica ove necessaria e con oscuramento delle parti indispensabili alla tutela del segreto istruttorio. Ha dichiarato inammissibile, perché indeterminata e generica, la richiesta di accesso a tutti gli altri atti del procedimento e a ogni documento utile ai fini della decisione. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento del diniego nei limiti indicati e condanna dell'Amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 e 24, commi 2 e 7, l. 241/1990
La disciplina dell'accesso impone una valutazione specifica delle ragioni che giustificano l'eventuale diniego o differimento, anche con riguardo alla necessità di tutelare le esigenze difensive dell'interessato e ai limiti derivanti da interessi pubblici contrapposti.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di accesso deve essere adeguatamente motivato; la mancata indicazione di ragioni ostative specifiche non consente di giustificare la mancata ostensione dei documenti.
art. 7 l. 241/1990
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative nel procedimento amministrativo.
art. 10-bis l. 241/1990
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al preavviso di rigetto.
artt. 83, 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Disposizioni richiamate nel contesto della documentazione antimafia e del procedimento relativo all'informazione antimafia interdittiva.
art. 3, comma 1, lett. c), d.m. 16 marzo 2022
Disposizione richiamata dalla ricorrente in materia di limiti o modalità di accesso alla documentazione connessa ai procedimenti antimafia.
art. 9 d.P.R. 184/2006
Disposizione richiamata dalla ricorrente in materia di procedimento di accesso ai documenti amministrativi.
art. 46 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di acquisizione di ogni documento utile ai fini della decisione; tale formulazione generica non è stata ritenuta idonea a fondare una domanda specifica di accesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della società ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il giudizio diretto alla tutela dell'accesso documentale è distinto dal giudizio di legittimità del provvedimento amministrativo cui i documenti si riferiscono; pertanto, l'eventuale acquisizione istruttoria degli atti nel giudizio principale non determina, di per sé, violazione del ne bis in idem rispetto all'azione di accesso.
- Il diniego di accesso a documenti specificamente individuati deve essere sostenuto da una motivazione puntuale, con l'indicazione delle concrete ragioni ostative e degli interessi pubblici o privati prevalenti; la mera mancata acquisizione dell'assenso di altri organi non giustifica autonomamente il diniego.
- Quando sussistono esigenze di tutela del segreto istruttorio o altri interessi pubblici qualificati, l'accesso può essere subordinato alle autorizzazioni necessarie e limitato mediante oscuramento delle sole parti indispensabili, anziché essere integralmente negato.
- La domanda di accesso deve individuare documenti determinati o determinabili; è inammissibile una richiesta formulata in termini meramente esplorativi, riferita a tutti gli atti presenti nel procedimento o a ogni documento ritenuto utile ai fini della decisione.
- La sopravvenuta ostensione o produzione in giudizio dei documenti richiesti determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla corrispondente parte della domanda di accesso.
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