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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08536/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una transazione, conclusa in sede di mediazione davanti a un notaio, con cui la proprietaria del fondo servente si era obbligata a spostare il tracciato di una servitù di passaggio gravante sul proprio terreno, sopportandone il costo. La stessa ha poi convenuto in giudizio i vicini sostenendo che l’esecuzione dell’accordo non fosse stata possibile per l’inerzia dei proprietari del fondo dominante, i quali avrebbero dovuto spostare un contatore Enel situato sulla loro proprietà e non lo avrebbero fatto; ciò avrebbe costretto a chiudere il cantiere e poi a riaprirlo, con un costo aggiuntivo di circa 3.000 euro richiesto in rifusione. I convenuti hanno negato l’inadempimento e, in via riconvenzionale, hanno chiesto il rimborso di circa 300 euro spesi per la rimozione del contatore. Il giudice di pace ha respinto entrambe le domande; il tribunale, in appello, ha rigettato l’appello principale della proprietaria del fondo servente e ha accolto l’appello incidentale dei vicini. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio di buona fede, sostenendo che, pur non essendo previsto espressamente nella transazione, l’obbligo di cooperare e di spostare il contatore gravasse sui resistenti; 2) violazione dell’art. 111 Cost., per avere il giudice di merito attribuito rilievo non corretto a circostanze fattuali relative al vantaggio tratto dai resistenti da una consulenza tecnica e al costo sostenuto per la rimozione del contatore.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione dei controricorrenti sul difetto di potere rappresentativo di uno dei difensori, rilevando che la procura era stata conferita anche a un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. Nel merito ha però dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha osservato che il giudice d’appello aveva già esaminato il tema della buona fede, escludendo l’esistenza di un obbligo dei resistenti di spostare il contatore in difetto di prova che essi sapessero della necessità di tale spostamento; la censura mirava in realtà a rimettere in discussione tale accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha rilevato che esso tendeva a ottenere un nuovo giudizio su due circostanze fattuali, attività preclusa in cassazione; inoltre, quanto al preteso omesso esame del vantaggio derivante dalla consulenza del geometra, non era neppure dimostrato che la questione fosse stata effettivamente devoluta al giudice d’appello. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese, con gli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La censura prospettata dalla ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione di fatti, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o di nuovo accertamento dei fatti compiuto dal giudice di appello.
  • L’obbligo di buona fede nell’esecuzione di un accordo può integrare doveri di cooperazione solo se risultano provati i presupposti fattuali che lo sorreggono, tra cui la conoscenza della necessità della condotta cooperativa da parte dell’altro contraente.
  • La violazione dell’art. 111 Cost. non può essere invocata per contestare la ponderazione di singoli elementi di fatto quando la censura mira sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione probatoria.
  • L’eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore non è fondata quando la procura alle liti risulti conferita anche a un avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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