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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24683/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti della socia di una società a responsabilità limitata, a seguito di un precedente accertamento sui maggiori ricavi della società. L'Ufficio ha ritenuto che i maggiori utili accertati in capo alla società fossero stati presuntivamente distribuiti alla socia, in ragione della ristretta base sociale. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello, annullando l'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 295 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed extrapetizione; violazione delle norme in materia di accertamenti bancari e delle presunzioni/confessione; violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e omesso esame di fatti decisivi. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, a sua volta fondato sulla violazione dell'art. 295 c.p.c. Tuttavia, prima della decisione nel merito, è stato rilevato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con deposito della domanda, ricevuta e quietanza del primo pagamento; non risultando notificato diniego entro il termine previsto né presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo è stato dichiarato estinto.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e non estensibile della relativa previsione nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti e dalla ricorrente incidentale come possibile causa di sospensione necessaria, ma la decisione non è stata resa sul merito dei motivi per sopravvenuta estinzione del processo.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro di deduzione dei vizi processuali prospettati nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotta come violata per extrapetizione.

  • art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma in tema di accertamenti e utilizzo delle risultanze istruttorie.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato congiuntamente all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 tra le norme asseritamente violate.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato come norma sulla confessione, dedotta come violata nel ricorso principale.

  • art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come parametro della violazione censurata nel quarto motivo del ricorso principale.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla dedotta carenza motivazionale della sentenza della CTR.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La presentazione della domanda di definizione agevolata e il mancato diniego entro il termine previsto, unitamente alla mancata istanza di trattazione, hanno determinato l'estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • l. n. 136 del 2018

    Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018

    Termine entro il quale l'Agenzia avrebbe dovuto notificare il diniego della definizione; la sua inosservanza ha condotto all'estinzione.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    Prevede l'estinzione del processo in caso di perfezionamento della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è validamente definita mediante adesione a una procedura agevolata prevista dalla legge, il processo si estingue senza esame dei motivi di ricorso pendenti.
  • La prova della presentazione della domanda di definizione agevolata, dell'avvenuto versamento della rata e della mancata notifica del diniego entro il termine legale è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo per definizione agevolata, poiché la previsione è eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, i motivi di ricorso principale e incidentale restano assorbiti e non vengono scrutinati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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