Sentenza n. 3231/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. V, n. 2897/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 2897/2025, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza che aveva condannato l’A.S.L. Caserta al pagamento, in suo favore quale procuratore antistatario, di € 5.000,00 oltre accessori di legge. La sentenza era stata notificata il 7 aprile 2025 ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a.; decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. L’A.S.L. ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sostenendo che il creditore non aveva collaborato all’adempimento, poiché non aveva fornito dati e documenti richiesti via PEC, tra cui fattura, regime fiscale, quietanze del contributo unificato, recapito telefonico, dichiarazione di antistarietà e informazioni sulle spese di CTU. Ha invocato la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione passiva dell’A.S.L. e ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata era esecutiva, non sospesa né riformata, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione. L’amministrazione non ha dimostrato di avere adempiuto all’obbligo di pagamento. È stata respinta l’eccezione fondata sulla mora del creditore e sulla mancata cooperazione del ricorrente: non risultava eseguita un’offerta reale, necessaria ai sensi dell’art. 1207, comma 3, c.c. per produrre gli effetti della mora del creditore; inoltre, diversi dati richiesti erano superflui e le informazioni indispensabili per il pagamento di spese processuali erano in parte ricavabili dal fascicolo processuale e dai pubblici registri, mediante l’ordinaria diligenza dell’amministrazione. Il TAR ha ordinato all’A.S.L. di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, comprese eventuali modifiche di bilancio necessarie. Non sono state applicate penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo la decisione sufficientemente satisfattiva. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della mancata collaborazione del ricorrente alle richieste informative dell’A.S.L.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato o comunque esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha ritenuto di non applicarla, reputando sufficiente l’ordine di esecuzione con la nomina del commissario ad acta.
art. 115 c.p.a.
Richiamato in relazione alla notificazione della sentenza azionata ai fini dell’esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 479 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1207, comma 3, c.c.
Gli effetti della mora del creditore presuppongono, nel caso esaminato, l’esecuzione di un’offerta reale; una mera richiesta di informazioni al creditore non è sufficiente.
art. 1175 c.c.
Il principio di correttezza nei rapporti obbligatori è stato invocato dall’amministrazione, ma non è stato ritenuto idoneo a escludere l’inadempimento in assenza di offerta reale e di adeguata diligenza amministrativa.
art. 1375 c.c.
Il principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto obbligatorio è stato richiamato dall’amministrazione, senza condurre all’accoglimento dell’eccezione di mancata cooperazione del creditore.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza esecutiva di condanna al pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando la sentenza non sia stata sospesa o riformata e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
- L’amministrazione che intenda opporre la mora o la mancata cooperazione del creditore deve dimostrare il proprio diligente comportamento e, in particolare, non può limitarsi a richiedere informazioni o documenti, ma deve eseguire un’offerta reale idonea a produrre gli effetti della mora del creditore ai sensi dell’art. 1207, comma 3, c.c.
- Nel pagamento di spese processuali liquidate da una sentenza, l’amministrazione deve procurarsi con ordinaria diligenza le informazioni necessarie, anche mediante la consultazione del fascicolo processuale e dei pubblici registri; la mancata risposta del creditore a richieste generiche o a richieste di dati superflui non esclude l’inadempimento dell’amministrazione.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, anche adottando gli atti contabili necessari, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La mancata applicazione della penalità di mora non impedisce la piena tutela esecutiva quando l’ordine di pagamento e la nomina preventiva del commissario ad acta siano ritenuti sufficienti a soddisfare l’interesse del creditore.
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