Cassazione Penale, Sentenza n. 15478/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cioffi era stato condannato per il reato previsto dall'art. 349, secondo comma, cod. pen. (in qualità di custode giudiziario aver violato i sigilli su un natante sequestrato). Ha impugnato la conferma della condanna denunciando un vizio di nullità per violazione del diritto di difesa: il difensore di fiducia aveva documentato tramite PEC, in data 24 aprile 2024, un legittimo impedimento professionale per l'udienza dell'8 maggio 2024 (impegno davanti al Tribunale di Pordenone) e aveva dichiarato di non potersi avvalere di un sostituto; la Corte di appello, pur avendo tenuto l'udienza, non ha valutato l'istanza di rinvio, omettendo così di esaminare il legittimo impedimento del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: l'omessa valutazione da parte del giudice dell'istanza di differimento, nonostante la documentazione prodotta, ha determinato il difetto di assistenza tecnica dell'imputato e la nullità assoluta degli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata. La sentenza della Corte di Appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Napoli per il prosieguo.
Norme richiamate
Norma che punisce chi, nominato custode giudiziario, viola i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria; era il capo di imputazione della sentenza impugnata.
art. 178, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.
Richiamata quale causa di nullità assoluta: l'omessa valutazione del legittimo impedimento del difensore configura nullità degli atti successivi.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Articolo sul diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione dell'istanza di differimento integri violazione di tale diritto e comporti nullità.
Richiamato in relazione alle tutele procedurali connesse al legittimo impedimento del difensore; concorre a fondare la nullità per difetto di assistenza.
art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento al motivo di cassazione; la Corte ha valutato il vizio dedotto ai sensi di questa disposizione nell'ambito del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Se il difensore di fiducia documenta tempestivamente e in modo idoneo un legittimo impedimento (es. PEC con ricevute che attestano un impegno professionale coincidente), il giudice deve esaminare e valutare l'istanza di rinvio; l'omessa valutazione determina nullità degli atti successivi per violazione del diritto di difesa.
- La nullità derivante dall'omessa considerazione del legittimo impedimento è assoluta (art. 178 c.p.p.) e può comportare l'annullamento della sentenza anche senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente per la prosecuzione del processo.
- La presenza o meno di un sostituto processuale dichiarato dal difensore al momento dell'impedimento è rilevante: se il difensore dichiara l'assenza di un sostituto e prova l'impedimento, il giudice è tenuto a valutare la richiesta di differimento; l'assenza di tale valutazione aggrava il vizio.
- Per tutelare efficacemente la posizione dell'imputato, la documentazione dell'impedimento dovrebbe essere chiara, tempestiva e conservare traccia formale (PEC, ricevute di notifica, avvisi di udienza), così da rendere inoppugnabile la richiesta di differimento.
- In casi analoghi, la difesa può chiedere la declaratoria di nullità di tutti gli atti compiuti dopo l'udienza non regolarmente celebrata per mancata valutazione del legittimo impedimento; la giurisprudenza di legittimità è orientata a riconoscere la gravità di tale omissione.
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