Risposta n. 298 del 22/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCessione del credito Ecobonus a un genitore finanziatore, soggetto privato
Il quesito
L’istante, contribuente incapiente che deve eseguire interventi di riqualificazione energetica sulla propria abitazione con somme anticipate da un genitore tramite bonifici, chiede se possa cedere al genitore il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti, considerandolo un "altro soggetto privato" collegato al rapporto che ha originato la detrazione.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia ritiene che, se l’istante si trova effettivamente in situazione di incapienza nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, possa optare per la cessione del credito ecobonus anche al genitore finanziatore, qualificabile come soggetto privato. La cessione è ammessa, con modalità libere, fermo restando l’obbligo di comunicazione all’Agenzia e la fruizione del credito da parte del cessionario solo in compensazione tramite F24 telematico.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma la possibilità di cedere il credito al genitore, purché ricorrano i presupposti di incapienza previsti dall’art. 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63/2013 e siano rispettati gli adempimenti previsti dal provvedimento del 19 aprile 2019. Precisa inoltre che restano a carico del contribuente la verifica dei requisiti oggettivi per la detrazione e il rispetto delle formalità richieste per il riconoscimento del beneficio.
Ecobonus e cessione del credito a soggetto privato
L’interpello riguarda la possibilità, per un contribuente in no tax area che sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica su un’unità abitativa, di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante al genitore che gli ha finanziato i lavori. Il tema centrale è se il genitore possa essere considerato un "altro soggetto privato" ai fini della cessione del credito prevista dalla disciplina dell’ecobonus.
Fattispecie rappresentata dall’istante
L’istante dichiara di essere proprietario di un immobile sul quale deve eseguire lavori di riqualificazione energetica. Precisa di trovarsi nella c.d. no-tax area e di poter contare, solo per realizzare gli interventi, su un prestito del genitore. Le somme per il finanziamento e i pagamenti ai fornitori sarebbero movimentate tramite bonifici sul suo conto corrente, quindi tracciabili.
Quesito del contribuente
Il contribuente richiama la guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, dove si afferma che la cessione del credito può avvenire in favore dei fornitori o di altri soggetti privati, intendendosi per tali anche persone fisiche, professionisti, imprenditori, società ed enti, purché collegati al rapporto che ha originato la detrazione. Chiede quindi se, nel suo caso, il genitore finanziatore possa ricevere il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni non utilizzabili direttamente perché incapiente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che la risposta debba essere positiva, poiché il genitore gli anticipa la liquidità necessaria per sostenere le spese e tutte le movimentazioni sono effettuate con bonifici tracciabili. Ritiene quindi legittima la cessione al genitore del credito corrispondente all’ammontare delle detrazioni spettanti ma non fruibili.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato, che consente ai soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e si trovano nella c.d. no-tax area di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, in favore dei fornitori o di altri soggetti privati.
La norma si riferisce ai contribuenti che, nell’anno precedente, si trovano nelle condizioni indicate dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR, vale a dire soggetti che non scontano IRPEF per incapienza o per previsione normativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che la cessione del credito è ammessa solo se la condizione di incapienza sussiste nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e se il contribuente non può, in concreto, utilizzare la detrazione.
Quanto ai cessionari, la disposizione fa riferimento in modo generico a "soggetti privati" diversi dai fornitori e non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In tale ambito, l’Agenzia ritiene che il genitore finanziatore rientri tra i soggetti privati a cui il credito può essere ceduto.
Pertanto, nel presupposto della veridicità di quanto dichiarato dall’istante, la cessione del credito corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica può essere effettuata in favore del genitore.
Modalità operative e adempimenti
L’Agenzia precisa che:
- le modalità di cessione sono libere, come chiarito dalla risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018;
- i dati della cessione devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dal punto 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 19 aprile 2019, prot. 100372;
- il cessionario può utilizzare il credito solo in compensazione, mediante modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia, secondo il punto 5 del medesimo provvedimento.
Conclusioni operative
L’interpello si conclude con un esito favorevole al contribuente: il genitore può essere destinatario della cessione del credito ecobonus, sempre che l’istante sia effettivamente incapiente nell’anno precedente e che siano rispettati i requisiti oggettivi della detrazione e gli adempimenti di legge. Resta infatti in capo al contribuente la verifica di tutte le condizioni necessarie per il riconoscimento del beneficio fiscale.
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