Cassazione Civile, Ordinanza n. 04371/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla prosecuzione temporanea, dopo la scadenza di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, dell’esercizio dell’impianto in favore del concessionario uscente. La società concessionaria ha impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti regionali che avevano quantificato un canone aggiuntivo previsto dalla normativa regionale per tale prosecuzione, sostenendo: 1) l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale che impone il canone aggiuntivo; 2) l’erroneità tecnica ed economica dei criteri usati per la quantificazione provvisoria; 3) l’erronea esclusione, per il periodo di prosecuzione temporanea, dell’esenzione parziale dal canone prevista dal disciplinare della concessione e richiamata dalla normativa statale. Il TSAP, con sentenza non definitiva, ha escluso l’illegittimità costituzionale e ha ritenuto non spettante l’esenzione invocata dopo la scadenza della concessione; con sentenza definitiva, all’esito di una verificazione disposta in altri giudizi, ha ritenuto legittimo il canone provvisorio, valorizzando la provvisorietà della misura, l’uso di parametri oggettivi e la non illogicità della scelta amministrativa. In cassazione la società ha dedotto, con quattro motivi, violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’esenzione parziale, erronea applicazione delle norme sulla verificazione e sui limiti del sindacato del TSAP, sconfinamento nel merito amministrativo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice disatteso le risultanze della verificazione senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il beneficio dell’esenzione parziale dal canone, previsto per ragioni collegate alla realizzazione e al finanziamento delle opere di derivazione, non può essere conservato nel periodo successivo alla scadenza della concessione, quando il concessionario continua a gestire l’impianto in via di fatto e per conto della Regione e trae utilità da impianti ormai ammortizzati. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla quantificazione del canone provvisorio, osservando che il TSAP ha esercitato un sindacato di legittimità, limitato alla ragionevolezza e proporzionalità della scelta amministrativa, senza sostituirsi alla pubblica amministrazione nel merito; ha inoltre chiarito che la verificazione amministrativa non vincola il giudice e può essere disattesa con adeguata motivazione. Quanto al preteso contrasto tra sentenza non definitiva e definitiva, ha escluso la violazione perché la precedente pronuncia aveva svolto solo attività istruttoria e non aveva deciso la questione della congruità del canone. Il ricorso è quindi stato respinto con condanna alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 bis, comma 5, l.r. Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26
La previsione del canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea della concessione è ritenuta legittima e funzionale a compensare l’ulteriore esercizio dell’impianto dopo la scadenza della concessione.
art. 73 del R.D. n. 1775/1933
L’esonero parziale o totale dal canone previsto per determinate concessioni collegate alla realizzazione di opere idriche non si estende al periodo successivo alla scadenza della concessione.
art. 12, comma 8-bis, d.lgs. n. 79/1999
La prosecuzione temporanea deve avvenire alle condizioni stabilite dalla normativa e dal disciplinare vigenti, ma ciò non comporta la conservazione di benefici incompatibili con la fase successiva alla scadenza.
art. 117, comma 3, Cost.
La materia è ricondotta alla legislazione concorrente in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, legittimando l’intervento regionale nei limiti dei principi fondamentali statali.
art. 23 Cost.
Il canone aggiuntivo non ha natura tributaria e quindi non è soggetto alla riserva di legge propria dei tributi.
art. 111, comma 8, Cost.
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo non può trasformarsi in revisione del merito dell’azione amministrativa.
art. 66 cod. proc. amm.
La verificazione è strumento di mero accertamento tecnico, non vincolante per il giudice, che può disattenderne le conclusioni con motivazione adeguata.
art. 67 cod. proc. amm.
Distinto dalla verificazione, riguarda la consulenza tecnica, che ha natura valutativa.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni decisive nella valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
La Corte esclude che il giudice abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello legale o abbia violato i criteri di valutazione delle risultanze.
art. 360 c.p.c.
La Corte ricostruisce i motivi di ricorso come censure di violazione di legge, errori processuali e vizio motivazionale, ma li respinge o li dichiara inammissibili nei limiti indicati.
art. 375 c.p.c.
La causa è decisa in camera di consiglio perché non ricorrono i presupposti per la trattazione in pubblica udienza dopo la riforma.
art. 380 bis 1 c.p.c.
La Corte ribadisce che, salvo casi eccezionali, la decisione avviene in adunanza camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Il beneficio economico previsto per la fase di realizzazione di un’opera o per la durata originaria di una concessione non si conserva automaticamente nella fase successiva alla scadenza, quando l’assetto del rapporto cambia e il concessionario continua l’esercizio dell’impianto solo in via temporanea.
- Il canone aggiuntivo imposto al concessionario uscente per la prosecuzione temporanea di una grande derivazione idroelettrica può essere qualificato come misura corrispettiva/indennitaria e non come tributo, con conseguente insussistenza della riserva di legge tributaria ex art. 23 Cost.
- Nel sindacato di legittimità sugli atti amministrativi il giudice deve verificare ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà della scelta, ma non può sostituire una propria valutazione di opportunità a quella dell’amministrazione, anche se una soluzione diversa sarebbe astrattamente preferibile.
- La verificazione nel processo amministrativo è un mezzo di accertamento tecnico non vincolante: il giudice può discostarsi dalle conclusioni del verificatore purché dia conto in modo coerente delle ragioni del dissenso.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione contro le decisioni del TSAP riguarda solo la motivazione meramente apparente o mancante, non la sufficienza o la migliore persuasività della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie.
- La sentenza non definitiva che disponga soltanto attività istruttorie o di rinvio non preclude al giudice della decisione finale di pronunciarsi sulla questione ancora controversa, perché il vincolo discende solo da statuizioni effettivamente decisive e non da meri provvedimenti ordinatori.
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