Sentenza n. 1224/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - del provvedimento dirigenziale n. 10 del 07/11/2024 recante diniego di permesso a costruire; - di ogni altro atto, presupposto e successivo comunque connesso, se lesivo, fra cui ove occorrer possa i pareri del 30/07/2024 della Commissione del Paesaggio Comunale nonché del c.d. Nucleo di Valutazione Comunale del 20/09/2024 e del 07/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e cambio di destinazione d’uso, connessi pareri paesaggistici e valutazioni comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo: incompetenza del nucleo di valutazione comunale in materia ambientale, recepimento acritico del relativo parere, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione degli artt. 7 e seguenti e dell’art. 10-bis della l. 241/1990, per mancato adeguato esame delle osservazioni endoprocedimentali e dei principi del giusto procedimento; illogicità e arbitrarietà della motivazione; violazione dell’art. 26 del d.P.R. 495/1992 e degli artt. 36, 38 e 59 delle NTA del Piano operativo comunale, sostenendo che la demo-ricostruzione, qualificata come ristrutturazione edilizia, non sarebbe soggetta alla fascia di rispetto stradale e che le NTA consentirebbero interventi di ristrutturazione sugli edifici esistenti; ulteriore difetto di istruttoria, perché il Comune non avrebbe considerato le condizioni fatiscenti del fabbricato, l’idoneità della strada a essere qualificata come strada di campagna e la collocazione dell’intervento oltre la fascia di rispetto rispetto alla strada asfaltata più vicina.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha anzitutto richiamato il principio dell’atto plurimotivato, secondo cui è sufficiente la legittimità di una sola ragione autonomamente idonea a sostenere il provvedimento, con assorbimento delle censure rivolte agli ulteriori motivi. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: il diniego finale si è mantenuto nel perimetro del preavviso di rigetto, senza introdurre ragioni sostanzialmente nuove, e ha dato adeguato riscontro alle osservazioni della ricorrente. Non era necessaria una nuova pronuncia della Commissione per il paesaggio in assenza di nuovi elementi istruttori; inoltre, l’obbligo di esaminare gli apporti partecipativi non impone una confutazione analitica di ogni singola argomentazione, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili l’esame delle osservazioni e le ragioni del loro mancato accoglimento. Il terzo motivo è stato respinto perché il parere paesaggistico negativo costituiva espressione di valutazione tecnico-discrezionale non affetta da manifesta illogicità, travisamento o carenza assoluta di motivazione: la Commissione aveva motivato l’incompatibilità dell’intervento con il contesto rurale storico, la tipologia architettonica, l’articolazione volumetrica e le relazioni paesaggistiche del sito. Le censure relative alla fascia di rispetto stradale sono state anch’esse respinte. L’art. 26 del d.P.R. 495/1992 si applica alle nuove costruzioni e alle ricostruzioni conseguenti a demolizione integrale, anche quando l’intervento sia qualificato, ai fini edilizi, come ristrutturazione e anche se non comporti incremento di volume o superficie. La finalità autonoma della disciplina stradale impone di interpretare il concetto di ricostruzione in senso ampio, comprendendovi anche la ricostruzione fedele dell’edificio preesistente. Il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto è assoluto e opera indipendentemente dall’accertamento concreto del pericolo, dalle condizioni del fabbricato, dalle caratteristiche della strada e dall’eventuale effetto migliorativo dell’intervento sulla sicurezza. La classificazione della strada risultava inoltre dal Piano operativo comunale, non impugnato. In presenza del vincolo non residua discrezionalità tecnica dell’amministrazione, poiché il legislatore ha effettuato una valutazione preventiva del rischio fissando distanze minime inderogabili. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto garantisce il contraddittorio nella fase conclusiva dell’istruttoria; il provvedimento finale può precisare le ragioni del diniego, ma non può fondarsi su ragioni del tutto nuove e deve inscriversi nello schema sostanziale delineato dal preavviso.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Le garanzie partecipative impongono l’esame degli apporti del privato, ma non una confutazione analitica di ogni singola argomentazione, quando la motivazione renda percepibili l’esame delle osservazioni e le ragioni del loro mancato accoglimento.
art. 26 d.P.R. 495/1992
Fuori dai centri abitati la distanza dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti strade di tipo F è di venti metri.
La nozione di ricostruzione comprende anche la demo-ricostruzione qualificata come ristrutturazione edilizia e la ricostruzione fedele, indipendentemente da aumenti di volume o superficie; la fascia di rispetto comporta un vincolo assoluto di inedificabilità.
art. 3, punto 22, d.lgs. 285/1992
La fascia di rispetto è la striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
La fascia di rispetto è finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione, dell’incolumità delle persone e della possibilità di manutenzione o ampliamento della sede stradale.
art. 134, comma 1, lett. h), l.r. Toscana n. 65/2014
La disposizione è richiamata quale riferimento regionale per la qualificazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
artt. 36, 38 e 59 NTA del Piano operativo di San Gimignano
L’art. 38 disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva; l’art. 59, comma 7, ammette interventi sugli edifici esistenti nelle fasce di rispetto solo entro determinati limiti e senza ridurre ulteriormente la distanza dalla strada.
art. 84 del Piano operativo comunale di San Gimignano
La disposizione è richiamata per la qualificazione dell’area come ricompresa nei nuclei rurali storici e aggregati, rilevante nella valutazione di compatibilità paesaggistica.
art. 73 d.lgs. 104/2010
È richiamato quale base processuale per il deposito della memoria di replica.
Massime di principio
- In un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione autonomamente idonea a sostenere la decisione è sufficiente per respingere il ricorso, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre motivazioni.
- Il provvedimento conclusivo adottato dopo il preavviso di rigetto non deve coincidere dettagliatamente con quest’ultimo, ma deve rimanere nello schema sostanziale già comunicato; è illegittimo soltanto se introduce ragioni ostative del tutto nuove e non previamente rappresentate.
- L’obbligo di esaminare le osservazioni del privato non richiede la confutazione analitica di ogni argomento, essendo sufficiente una motivazione adeguata che renda percepibili l’avvenuto esame e le ragioni del mancato accoglimento.
- La disciplina speciale delle fasce di rispetto stradale, dettata da finalità di sicurezza e tutela dell’infrastruttura, prevale sulle qualificazioni proprie della normativa edilizia: la nozione di ricostruzione conseguente a demolizione integrale comprende anche la demo-ricostruzione qualificata come ristrutturazione edilizia e la ricostruzione fedele, anche senza incremento di volume o superficie.
- Il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto stradale ha carattere assoluto e opera indipendentemente dall’accertamento concreto del pericolo, dalle condizioni del fabbricato, dalle caratteristiche della strada o dall’eventuale miglioramento della sicurezza prodotto dall’intervento; le distanze minime sono inderogabili perché il legislatore ha effettuato una valutazione preventiva del rischio.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale di compatibilità paesaggistica resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o carenza assoluta di motivazione; in assenza di tali vizi, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
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