Sentenza del 30/01/2020 n. 2139 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della revoca del trattamento tariffario preferenziale (origine Filippine) per elementi di fissaggio in acciaio inox e dell'applicazione, in sostituzione, del dazio generale e dell'anticdumping (23,6%) ritenendo che le merci fossero in realtà di origine Taiwan tramite transhipment dalle Filippine; censura della carenza probatoria, dell'errata applicazione/retroattività dei regolamenti antidumping, della mancata prova della mancanza di dolo/negligenza da parte dell'importatore e della sproporzione delle sanzioni
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato i giudizi di merito che, sulla base delle indagini OLAF e degli accertamenti collegati (anche con le autorità filippine), hanno ritenuto che si fosse verificato un trasbordo da Taiwan via Filippine e che i certificati preferenziali fossero stati revocati per documentazione falsificata. La Corte ha ritenuto piena rilevanza probatoria agli elementi raccolti dall'OLAF, ha ammesso l'applicazione del dazio antidumping nella misura indicata (23,6%) e del dazio generale per origine Taiwan, ha escluso la buona fede dell'importatore non essendo soddisfatti i requisiti dell'art. 220 C.D.C., e ha ritenuto legittime e proporzionate le sanzioni ai sensi del T.U.L.D., art. 303; ha inoltre respinto le eccezioni relative a presunta retroattività di norme successive e richieste interpretative al Giudice UE. Condanna alle spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Reg. CE n. 1073/1999 (OLAF), art. 9, comma 2
la relazione redatta dall'OLAF al termine delle indagini e' equipollente alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro
La Corte attribuisce alla relazione OLAF pieno valore probatorio nei procedimenti nazionali; anche gli elementi acquisiti nel corso delle indagini possono essere utilizzati come prova
Reg. CE n. 771/2005 (Commissione)
E' istituito un dazio antidumping provvisorio ... per prodotti originari ... di Taiwan ... l'aliquota ... per tutte le altre società ... 23,6
Regime antidumping specifico che prevedeva aliquote, con una aliquota residua del 23,6% applicabile a societa' non elencate; la Corte ricorda l'esistenza di tali misure concernenti i fissaggi inossidabili
Reg. (Ce) del Consiglio n. 1890/2005
Istituisce dazio antidumping definitivo sui fissaggi metallici originari, confermando l'applicabilità del dazio già previsto verso Taiwan
Regolamento di base n. 1225/2009 (art. 10 e art. 13)
"Retroattività. ... Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni..."; art.13(1) estende l'applicazione dei dazi alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili
Il regolamento limita la retroattività delle misure antidumping ma consente l'estensione del dazio a prodotti transhipped o simili provenienti da paesi terzi (art.13), giustificando l'applicazione contro importazioni via Filippine
Reg. CE n. 384/1996 (e successive rielaborazioni) art.13
Norma di base che consente di contrastare elusioni mediante estensione delle misure antidumping a prodotti simili o leggermente modificati provenienti da paesi terzi
Reg. CE n. 205/2013
Regolamento specifico relativo ad importazioni spedite dalle Filippine ma originarie dalla RPC; la Corte ritiene che la menzione del 205/2013 nella motivazione fosse solo argomentativa e non necessaria per la fattispecie
Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 220
Stabilisce condizioni tassative per l'esenzione dall'azione di recupero in presenza di errore delle autorità e buona fede: onere della prova grava sull'operatore; la Corte richiama l'interpretazione restrittiva e la necessità di prova completa della buona fede
T.U.L.D. (Testo unico delle leggi doganali), art. 303
Norma sanzionatoria nazionale per dichiarazioni non veritiere doganali; la Corte la ritiene applicabile e proporzionata per la fattispecie (fasce di sanzione rapportate ai diritti evasi)
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
Principi sulle sanzioni tributarie: non basta la mera volontarietà, richiesta consapevolezza/colpevolezza in senso che si presume la colpa salvo prova contraria da parte del contribuente
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Meccanismi di calcolo delle sanzioni; la Corte ritenne inapplicabile il meccanismo di cui all'art. 12 per la fattispecie perche' ricorreva violazione sostanziale
Codice Doganale dell'Unione n. 952/2013
Norma posteriore inapplicabile ratione temporis alle importazioni contestate del 2010; i giudici hanno correttamente applicato il T.U.L.D. vigente all'epoca
Massime di principio
- Le relazioni e gli elementi acquisiti dall'OLAF hanno pieno valore probatorio nei giudizi nazionali: le autorita' nazionali possono fondare su tali elementi avvisi di accertamento e recupero dei dazi
- In caso di sospetto transhipment l'autorita' doganale puo' applicare il dazio antidumping previsto per l'origine reale (anche se la merce ha transitato via altro Paese); l'art.13 del regolamento antidumping consente l'estensione ai prodotti simili/elusivi
- L'onere probatorio sull'operatore che invoca la buona fede e' elevato: per evitare il recupero e le sanzioni occorre dimostrare tutti i presupposti dell'art.220 C.D.C. (errore imputabile alle autorita', errore inevitabile non riconoscibile con normale diligenza e rispetto delle prescrizioni)
- In Cassazione, quando vige la cosiddetta doppia conforme (sentenza di primo grado e di appello coerenti), il sindacato sulla motivazione e sulle valutazioni di fatto e' fortemente limitato: va indicata la diversa ricostruzione dei fatti perche' il motivo sia ammesso
- Le sanzioni doganali applicate dallo Stato membro sono ammissibili se rispettano i principi di efficacia, proporzionalita' e dissuasivita' del diritto UE; spetta allo Stato membro determinare la tipologia e le fasce purché non contrastino con il diritto comunitario
- Gli importatori hanno l'obbligo di diligence verso i fornitori: dichiarazioni di origine o certificazioni che si rivelano false comportano responsabilita' e sanzioni, salvo prova rigorosa di inesistenza di colpa
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