Risposta n. 141 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia ritiene che l'esenzione non si applichi, perché l'art. 46 riguarda solo le cause e le attività conciliative non contenziose, nonché gli atti e provvedimenti ad esse relativi; i verbali di aggiudicazione, invece, sono atti autonomi di natura negoziale/traslativa, redatti all'esito di una vendita all'asta e non riconducibili a una causa o a una conciliazione.
Esenzione dall'imposta di registro per i verbali di aggiudicazione di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato, con prezzo fino a euro 1.033,00
Il quesito
Il Tribunale chiede se i verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato, quando il prezzo di aggiudicazione sia pari o inferiore a euro 1.033,00, beneficino dell'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 46 della legge n. 374/1991.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conclude che i verbali di aggiudicazione in esame restano soggetti alla tassazione ordinaria prevista dal TUR, in base alla tipologia del bene oggetto di aggiudicazione, e non godono dell'esenzione ex art. 46 della legge n. 374/1991; inoltre, il richiamo all'art. 22 TUR è ritenuto non pertinente.
Esenzione dall'imposta di registro per i verbali di aggiudicazione di beni corpo di reato
L’interpello riguarda l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta di registro ai verbali di aggiudicazione formati nell’ambito della vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato, quando il prezzo di aggiudicazione non superi euro 1.033,00. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a chiarire se tali verbali possano rientrare nell’ambito dell’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla legge n. 311/2004.
Fattispecie rappresentata dal Tribunale
Il Tribunale istante descrive l’attività del proprio ufficio corpi di reato, che dà esecuzione ai provvedimenti sulla destinazione finale dei beni costituenti corpo di reato emessi dai giudici penali. In alcuni casi tali provvedimenti dispongono la vendita dei beni confiscati o non ritirati dagli aventi diritto entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.
Per la vendita, il Tribunale si avvale di un soggetto terzo, subentrato all’Istituto ALFA, che opera tramite gare telematiche. All’esito delle procedure viene redatto un verbale di aggiudicazione, qualificato dallo stesso Istante come avente natura di contratto di compravendita e conservato presso l’Ufficio Giudiziario.
Quesito del contribuente
Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 ai verbali di aggiudicazione relativi ai beni mobili non registrati costituenti corpo di reato, quando il prezzo di aggiudicazione sia pari o inferiore a euro 1.033,00.
Soluzione interpretativa proposta dall’Istante
Il Tribunale ritiene che la norma agevolativa faccia riferimento esclusivamente al valore della causa e non alla natura del bene o dell’atto. Richiama, a supporto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 29 luglio 2022, nella parte in cui chiarisce che l’esenzione riguarda le cause di valore non eccedente euro 1.033,00 e gli atti e provvedimenti relativi, mentre restano soggetti a tassazione gli atti negoziali contenuti in atti scritti o contratti verbali non registrati enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria.
Da tale ricostruzione, l’Istante conclude che i verbali di aggiudicazione debbano essere assoggettati a imposta di registro.
Normativa richiamata e quadro interpretativo
L’Agenzia richiama l’articolo 46 della legge n. 374/1991, il quale dispone che le "cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato".
La norma costituisce deroga al regime ordinario del Testo unico dell’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in particolare all’articolo 37, che assoggetta a imposta gli atti dell’autorità giudiziaria, e all’articolo 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, che determina la misura dell’imposta in relazione alle diverse tipologie di atti.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 30/E del 29 luglio 2022, coerente con l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l’esenzione mira a ridurre il carico fiscale sulle controversie di modico valore e si applica agli atti ad esse relativi, indipendentemente dal grado di giudizio o dall’ufficio giudiziario.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che i verbali di aggiudicazione non siano riconducibili né al concetto di "cause" né a quello di "attività conciliativa in sede non contenziosa".
Sotto il profilo della "causa", chiarisce che, in base alla circolare n. 30/E del 2022 e alla giurisprudenza richiamata, l’esenzione opera per gli atti e provvedimenti relativi a un procedimento pendente dinanzi a un giudice, incluso il giudizio di primo grado davanti al Giudice di pace e i successivi gradi di impugnazione delle relative sentenze. I verbali di aggiudicazione, invece, sono redatti da una società privata terza all’esito di gare telematiche e non costituiscono un procedimento giudiziale; pertanto non possono essere qualificati come "cause".
Quanto alle attività conciliative, l’Agenzia osserva che l’aggiudicazione avviene mediante vendita all’asta e non nell’ambito di un procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, con conseguente esclusione anche da questa categoria.
Natura autonoma del verbale di aggiudicazione
L’Agenzia affronta anche il tema degli "atti e provvedimenti" relativi alle cause e alle attività conciliative. Riconosce che i verbali di aggiudicazione sono collegati ai provvedimenti del giudice penale, poiché rappresentano la fase esecutiva della vendita disposta dall’autorità giudiziaria.
Tuttavia, sottolinea che il verbale ha natura autonoma rispetto al provvedimento giudiziale: è un atto attributivo di nuovi diritti in capo all’aggiudicatario, non derivanti dalla pronuncia penale. Non si tratta quindi di un atto giurisdizionale né di un’espressione della funzione decisoria del giudice, ma di un documento che perfeziona l’aggiudicazione e produce effetti traslativi di diritti patrimoniali.
La circostanza che l’atto sia formato nell’ambito di una procedura autorizzata dall’autorità giudiziaria non ne muta la sostanza. Proprio per la sua autonomia funzionale, il verbale non può essere considerato un mero atto relativo a un procedimento giudiziale o conciliativo e resta escluso dall’esenzione.
Inapplicabilità dell’articolo 22 del TUR
L’Agenzia osserva inoltre che il richiamo dell’Istante all’articolo 22 del TUR non è pertinente, poiché tale disposizione disciplina l’enunciazione di atti non registrati. Nel caso esaminato, il verbale di aggiudicazione non è enunciato né richiamato nel provvedimento del giudice, che si limita a disporre la vendita del bene corpo di reato; il verbale è invece formato successivamente, all’esito della gara.
Conclusioni operative
In conclusione, i verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato, anche se di importo pari o inferiore a euro 1.033,00, non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 46 della legge n. 374/1991.
Ne consegue che tali verbali restano assoggettati alla disciplina ordinaria dell’imposta di registro prevista dal TUR, secondo la tipologia del bene oggetto di aggiudicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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