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Interpello

Risposta n. 137 del 8/07/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che i SAFE descritti rientrino negli investimenti in convertendo; la detrazione matura al momento del bonifico bancario con causale corretta e iscrizione a riserva patrimoniale, senza necessità che la conversione in capitale sociale sia già avvenuta. L’eventuale mancata conversione non fa perdere il beneficio, salvo restituzione delle somme prima del decorso del periodo di mantenimento di tre anni.

Applicazione della detrazione IRPEF per investimenti in convertendo ai contratti SAFE in una start-up innovativa.

Il quesito

La società istante chiede se i contratti SAFE possano essere qualificati come investimenti in convertendo ai sensi dell’art. 29-bis del d.l. n. 179/2012 e, in caso positivo, quali adempimenti siano necessari per fruire della detrazione e se esista un termine massimo per la delibera di aumento di capitale e la relativa attestazione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che i SAFE, per come strutturati nel caso concreto, sono assimilabili agli investimenti in convertendo di cui all’art. 29-bis, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 179/2012. Precisa inoltre che la detrazione del 65% matura nel periodo d’imposta del bonifico, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale, e che la successiva conversione in equity non è requisito necessario per consolidare il beneficio; la decadenza opera solo in caso di restituzione delle somme entro il triennio di holding period, mentre l’uso della riserva a copertura perdite non pregiudica l’agevolazione.

Investimenti in convertendo e contratti SAFE nelle start-up innovative

L’interpello riguarda l’applicazione della detrazione IRPEF del 65% prevista per gli investimenti in start-up innovative al caso dei contratti SAFE (Simple Agreement for Future Equity) utilizzati da una start-up innovativa per raccogliere capitali da persone fisiche residenti in Italia. La questione centrale è se tali contratti possano essere considerati investimenti in convertendo e quali adempimenti siano necessari per far maturare il beneficio fiscale.

Fattispecie rappresentata dall’istante

La società istante, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese come start-up innovativa, intende avviare una raccolta fondi tramite SAFE per finanziare sviluppo tecnologico e crescita aziendale. Il contratto descritto presenta le caratteristiche tipiche dello strumento: non è un’obbligazione, non prevede rimborso del capitale, non attribuisce subito quote o azioni, ma dà diritto contrattuale a ricevere in futuro partecipazioni al verificarsi di specifici eventi di conversione.

Nel caso prospettato:

  • il SAFE è di tipo post-money;
  • non prevede discount rate;
  • prevede un valuation cap predeterminato;
  • la quota futura spettante agli investitori è già determinabile al momento della sottoscrizione;
  • la conversione avverrà in occasione di un futuro aumento di capitale deliberato per il 2027, oppure alla data di scadenza se entro tale termine non si verificano trigger event.

La società precisa che i contratti saranno sottoscritti tra aprile 2026 e agosto 2027, quindi entro i primi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale, e che gli investitori saranno persone fisiche che intendono beneficiare della detrazione del 65% introdotta dall’art. 29-bis del d.l. n. 179/2012, come modificato dalla legge n. 193/2024.

Quesiti posti all’Agenzia

L’istante chiede, in sintesi:

  • se il SAFE, così strutturato, rientri nella nozione di investimento in convertendo e quindi nell’ambito dell’art. 29-bis, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 179/2012;
  • se, ai fini della detrazione, siano sufficienti il bonifico con causale corretta e l’iscrizione a riserva patrimoniale, oppure se siano necessari anche la delibera di aumento di capitale e il deposito dell’attestazione dell’avvenuto aumento;
  • se, qualora tali ulteriori adempimenti siano richiesti, esista un termine massimo per effettuarli e quali siano le conseguenze della mancata conversione.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società sostiene che il SAFE debba essere ricondotto agli investimenti in convertendo, in quanto il legislatore avrebbe adottato una formula ampia e funzionale a ricomprendere strumenti che attribuiscono all’investitore un diritto futuro all’equity. Secondo l’istante, la ratio della disciplina sarebbe quella di anticipare il beneficio fiscale e favorire il finanziamento early-stage delle start-up.

In questa prospettiva, la detrazione maturerebbe già al momento del bonifico, purché:

  • sia rispettata la causale prevista dalla norma;
  • l’importo sia iscritto in una riserva patrimoniale dedicata.

La società ritiene inoltre che non sia necessaria, nell’anno del versamento, la delibera di aumento di capitale né il deposito dell’attestazione al Registro delle imprese, potendo tali adempimenti essere differiti alla conversione effettiva del SAFE. Infine, la società afferma che non vi sarebbe un termine massimo diverso da quello derivante dal contratto e che, in caso di mancata conversione non imputabile alla start-up, il beneficio non dovrebbe essere perso.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama il quadro normativo costituito dagli artt. 29 e 29-bis del d.l. n. 179/2012, che disciplinano gli incentivi fiscali agli investimenti in start-up innovative e, in alternativa, la detrazione per i soli soggetti IRPEF.

Viene inoltre ricordato che:

  • l’art. 29-bis, nella versione previgente, prevedeva una detrazione del 50% per investimenti fino a 100.000 euro, mantenuti per almeno tre anni;
  • il DM 28 dicembre 2020 aveva dato attuazione alla disciplina, prevedendo per i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili la rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui la conversione aveva effetto;
  • l’art. 31, comma 2, della legge n. 193/2024 ha modificato l’art. 29-bis, elevando l’aliquota al 65% e stabilendo, per gli investimenti in convertendo, che la detrazione matura dalla data del bonifico alla start-up con causale "versamento in conto aumento di capitale", purché la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.

L’Agenzia richiama anche la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05188 del 25 marzo 2026 e l’ordinanza della Corte di cassazione n. 24093 dell’8 agosto 2023, che avevano già delineato i tratti essenziali degli investimenti in convertendo.

Valutazione dell’Agenzia sulla natura del SAFE

Secondo l’Agenzia, i contratti SAFE descritti dall’istante presentano caratteristiche compatibili con l’investimento in convertendo:

  • non prevedono interessi o altre remunerazioni;
  • non comportano un obbligo di rimborso;
  • le somme sono iscritte in una riserva di patrimonio netto dedicata, indisponibile e non distribuibile, destinata alla futura conversione;
  • al verificarsi del trigger event, l’apporto si converte automaticamente in partecipazione al capitale sociale;
  • in caso di liquidazione, l’investitore assume un rischio analogo a quello del capitale di rischio.

L’Agenzia sottolinea che il legislatore ha utilizzato una formula ampia, concentrata sul requisito della non immediata attribuzione dell’equity, purché la somma sia allocata a riserva patrimoniale. Per questo motivo, i SAFE esaminati possono essere considerati investimenti in convertendo ai fini dell’art. 29-bis, comma 3, ultimo periodo.

Momento di maturazione della detrazione e adempimenti

Sul secondo e terzo quesito, l’Agenzia afferma che la detrazione matura nel periodo d’imposta in cui viene effettuato il bonifico bancario della somma investita, sempre che siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla disciplina. La successiva conversione in partecipazioni societarie non è necessaria per il consolidamento del beneficio.

L’Agenzia evidenzia che le modifiche introdotte nel 2024 non hanno previsto specifiche cause di decadenza legate al mancato verificarsi del trigger event o alla mancata conversione in equity. Pertanto, il versamento e la corretta iscrizione a riserva patrimoniale sono condizioni sufficienti per la fruizione della detrazione.

Ne deriva che:

  • non è richiesto che la delibera di aumento di capitale sia adottata nell’anno del bonifico;
  • non è necessario, ai fini della maturazione del beneficio, il deposito dell’attestazione dell’avvenuto aumento di capitale;
  • l’effettiva conversione non è requisito per il consolidamento della detrazione già maturata.

Effetti della mancata conversione e della restituzione delle somme

L’Agenzia precisa che l’eventuale utilizzo della riserva per coprire perdite non comporta la perdita del beneficio fiscale. Diversamente, se le somme versate vengono restituite all’investitore, anche sotto forma di interessi o mediante altre riserve di utili o capitale, prima del decorso dell’holding period di tre anni previsto dall’art. 29-bis, comma 3, primo periodo, si verifica la decadenza dall’agevolazione dalla data della restituzione.

Quindi, la mancata conversione del SAFE non è di per sé causa di perdita del vantaggio fiscale; rileva invece l’eventuale restituzione dell’apporto prima del triennio.

Conclusioni operative

L’interpello si chiude con un orientamento favorevole alla società istante sulla qualificazione dei SAFE come investimenti in convertendo e sull’anticipazione del momento di maturazione della detrazione al bonifico. Per gli operatori, la soluzione conferma che, in presenza di SAFE strutturati come descritti, la fruizione dell’agevolazione richiede essenzialmente:

  • il bonifico bancario con causale corretta;
  • l’iscrizione della somma a riserva patrimoniale;
  • il rispetto delle altre condizioni generali della disciplina, tra cui l’holding period di tre anni.

Resta fermo che il parere è reso esclusivamente sulla base dei fatti rappresentati dall’istante e non preclude i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

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