Risposta n. 136 del 8/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, la deduzione spetterebbe comunque alle imprese autorizzate all’autotrasporto merci per tutte le trasferte fuori dal territorio comunale, indipendentemente dall’effettiva erogazione di indennità o rimborsi ai lavoratori.
Deduzione forfettaria delle spese di trasferta per imprese di autotrasporto ex articolo 95, comma 4, TUIR
Il quesito
La società di autotrasporto chiede se possa dedurre forfettariamente le spese di trasferta dei propri autisti, sia dipendenti sia somministrati, anche quando non corrisponde alcuna indennità o rimborso spese.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la deduzione forfettaria di cui all’articolo 95, comma 4, TUIR spetti solo in presenza di spese effettivamente sostenute dall’impresa per le trasferte dei dipendenti. Poiché nel caso esaminato la società non sostiene concretamente tale onere, la deduzione non è applicabile. Il parere è limitato al quesito posto e non valuta gli altri requisiti della norma.
Deduzione forfettaria delle spese di trasferta per imprese di autotrasporto
L’interpello riguarda la possibilità per una società di autotrasporto di dedurre forfettariamente, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del TUIR, i costi relativi alle trasferte fuori dal territorio comunale dei propri autisti, in assenza di qualsiasi indennità o rimborso effettivamente corrisposto ai lavoratori. L’Agenzia chiarisce il perimetro applicativo della norma e il requisito del sostenimento effettivo del costo.
Fattispecie e contesto
Alfa s.r.l. è una società fiscalmente residente in Italia, operante prevalentemente nel settore dell’autotrasporto e, in particolare, nella distribuzione di merci per conto terzi nell’ambito dell’e-commerce. La società risulta iscritta al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale delle imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasporto merci).
Nell’attività di trasporto si avvale sia di lavoratori assunti direttamente sia di lavoratori somministrati da agenzie di somministrazione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per la maggioranza dei lavoratori con mansione di autista, in applicazione del CCNL "Logistica, Trasporto merci e Spedizioni", non riconosce alcuna indennità, neppure analitica, a titolo di rimborso spese per le trasferte svolte, assumendo che tali importi non siano dovuti in ragione dell’orario effettivamente lavorato.
Quesito del contribuente
La società chiede se possa fruire della deduzione forfettaria prevista dall’articolo 95, comma 4, del TUIR per le trasferte effettuate sia dai dipendenti direttamente assunti sia dai lavoratori somministrati, anche quando non corrisponda agli stessi alcuna indennità o rimborso spese.
Soluzione interpretativa prospettata dalla società
Secondo l’istante, essendo un’impresa autorizzata all’autotrasporto merci, il beneficio fiscale dovrebbe spettare anche in assenza di erogazione di indennità ai lavoratori. La società sostiene che la nozione di trasferta debba coincidere con la missione che comporta la fuoriuscita dal territorio comunale dell’unità locale presso cui l’autista è assunto, o presso cui è formalmente assunto tramite somministrazione, indipendentemente dal fatto che siano corrisposti rimborsi o indennità.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’articolo 95, comma 4, del TUIR, che consente alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci di dedurre, in luogo della deduzione anche analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, un importo forfettario pari a euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
È inoltre richiamata la risoluzione n. 39/E dell’11 febbraio 2002, secondo cui la disciplina agevolativa si applica alle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori merci per conto terzi e il beneficio presuppone l’effettuazione di trasferte fuori dal territorio comunale nell’esercizio dell’attività soggetta ad autorizzazione, comprendendo anche le attività strumentali o integrate nel ciclo dell’autotrasporto.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa preliminarmente che il parere è limitato al quesito formulato e non implica alcuna valutazione sugli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 95, comma 4, del TUIR, restando impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Nel merito, l’Agenzia osserva che la norma fa espresso riferimento alle "spese sostenute" in relazione alle trasferte dei dipendenti. Pur prevedendo una deduzione forfettaria, il beneficio presuppone comunque l’esistenza di costi effettivamente sostenuti dall’impresa. Di conseguenza, la deduzione è riconoscibile solo nell’ipotesi in cui la società sostenga concretamente l’onere relativo alle trasferte dei propri dipendenti.
Nel caso esaminato, poiché la società non provvede in concreto a sostenere tale onere, la deduzione forfettaria non spetta.
Conclusioni operative
La risposta esclude la possibilità di applicare la deduzione ex articolo 95, comma 4, TUIR quando l’impresa di autotrasporto non sopporta alcun costo effettivo per le trasferte dei lavoratori. Il beneficio non può quindi essere riconosciuto in via automatica per il solo fatto che il dipendente o il lavoratore somministrato effettui una trasferta fuori dal territorio comunale, ma richiede comunque il sostenimento delle spese da parte dell’impresa.
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