Risposta n. 140 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, la planimetria non ha autonoma rilevanza documentale ai fini dell'imposta di bollo perché è parte integrante e sostanziale dell'unico atto digitale; pertanto, il bollo forfettario di 16 euro già assolto per il provvedimento dovrebbe coprire anche la planimetria.
Imposta di bollo sulla planimetria parte integrante di una concessione demaniale marittima digitale.
Il quesito
L'istante chiede se la planimetria identificativa dell'area oggetto di concessione, inserita in un titolo concessorio demaniale marittimo rilasciato in formato digitale e già assoggettato a bollo forfettario di 16 euro, debba essere soggetta a un'ulteriore imposta di bollo oppure se l'imposta sia già assorbita.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che, se la concessione demaniale è un documento informatico rilasciato per via telematica e la planimetria ne costituisce parte integrante in un unico atto digitale inscindibile, l'imposta di bollo sulla planimetria è assorbita dalla misura forfettaria di 16 euro prevista dall'articolo 4, comma 1-quater, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642/1972.
Imposta di bollo sulla planimetria integrante una concessione demaniale digitale
L'interpello riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di bollo della planimetria identificativa dell'area oggetto di concessione demaniale marittima, quando tale planimetria è inserita in un provvedimento concessorio formato in modalità digitale. Il tema centrale è se la planimetria debba scontare un autonomo bollo oppure se il tributo sia già compreso nella misura forfettaria dovuta per l'atto principale.
Fattispecie e contesto
L'istante svolge funzioni di rilascio di titoli concessori aventi ad oggetto aree demaniali, in particolare mediante licenze demaniali marittime. Per i titoli concessori rilasciati in formato digitale viene già assolta l'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16 euro. L'istante evidenzia che tali titoli sono composti anche da una planimetria identificativa dell'area concessa, ma precisa che, nel caso concreto, la planimetria non costituisce un allegato autonomo al titolo, bensì una componente dello stesso documento digitale.
L'istante rappresenta inoltre che, nei titoli rilasciati per licenza demaniale marittima, le parti sottoscriventi attestano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, dell'allegato A della Tariffa del d.P.R. n. 642/1972, che il titolo, nelle sue componenti testuali e grafiche, è un atto emesso in formato digitale, configurandosi come un unicum inscindibile e privo di allegati, in quanto ogni elemento è parte integrante e sostanziale del titolo stesso.
Quesito del contribuente
L'istante chiede di confermare se, nel caso descritto, la planimetria compresa nel titolo concessorio digitale debba ritenersi assoggettata esclusivamente all'imposta di bollo di 16 euro, senza necessità di un'ulteriore integrazione dell'imposta.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo il contribuente, la planimetria identificativa acclusa ai titoli concessori aventi ad oggetto aree demaniali non assume autonoma rilevanza documentale ai fini dell'imposta di bollo, poiché è assorbita nell'unico atto digitale già soggetto al bollo forfettario di 16 euro.
Normativa richiamata dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia richiama innanzitutto il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 assoggetta a imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa. Viene quindi richiamato l'articolo 4 della Tariffa, Parte I, che prevede l'imposta di bollo di 16 euro per foglio per gli atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia conforme.
È inoltre richiamato il comma 1-quater del medesimo articolo 4, introdotto dalla legge n. 147/2013, che prevede il bollo per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica, anche in estratto o in copia conforme. La nota 5 a margine del comma 1-quater stabilisce che, per gli atti rilasciati per via telematica, l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.
Sul piano dei documenti informatici, l'Agenzia richiama il Codice dell'amministrazione digitale, in particolare l'articolo 20, comma 1-bis, che riconosce al documento informatico efficacia e soddisfacimento del requisito della forma scritta quando sia sottoscritto con firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata, oppure formato attraverso un processo con requisiti fissati da AgID ai sensi dell'articolo 71. Viene richiamato anche l'articolo 71 del CAD e il d.P.C.M. 13 novembre 2014, contenente le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti informatici.
Soluzione interpretativa e parere dell'Agenzia
L'Agenzia ribadisce l'orientamento già espresso con la risposta a interpello n. 558 del 2022 e afferma, in via generale, che l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di 16 euro, a prescindere dalla dimensione del documento, quando il documento è rilasciato per via telematica e prodotto in conformità alle linee guida e alle regole tecniche del CAD e del d.P.C.M. 13 novembre 2014.
Se invece i documenti non possiedono tali caratteristiche, essi scontano l'imposta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Tariffa, cioè 16 euro per ogni foglio.
Con riferimento al caso specifico, l'Agenzia precisa che, per applicare il bollo forfettario di 16 euro, è necessario che le planimetrie siano parte integrante delle concessioni demaniali e che tali documenti siano effettivamente rilasciati per via telematica secondo le modalità richiamate. Sulla base di quanto rappresentato dall'istante, il provvedimento di concessione è emesso in formato digitale quale unicum inscindibile nelle sue componenti testuali e grafiche, incluse le planimetrie, e ciascun elemento è parte integrante e sostanziale dell'atto.
Ne consegue che la planimetria non assume autonoma rilevanza documentale ai fini dell'imposta di bollo, ma è assorbita nell'unico atto digitale del titolo concessorio. Pertanto, l'imposta di bollo dovuta per la planimetria è assorbita dalla misura forfettaria di 16 euro dovuta per l'atto di cui costituisce parte integrante.
Conclusioni operative
L'Agenzia conclude quindi che, nel caso di concessione demaniale marittima rilasciata in formato digitale come un unico documento inscindibile, la planimetria incorporata nel provvedimento non richiede un autonomo bollo. Rimane applicabile il solo importo forfettario di 16 euro già assolto per l'atto digitale complessivo.
Il parere è reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati nell'istanza, assunti come veri e concretamente attuati secondo quanto rappresentato dal contribuente.
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