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Ordinanza

Ordinanza n. 197/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottata dall’Ufficio Tecnico del Comune, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato, ai fini del fumus boni iuris, che le opere non risultano assistite da titolo edilizio e che la domanda di condono asseritamente presentata dal ricorrente, non acquisita agli atti, sembra riferirsi a opere diverse.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente allo stato il fumus boni iuris. La valutazione è fondata sull’assenza di un titolo edilizio risultante per le opere oggetto dell’ordinanza e sulla non idoneità, allo stato degli atti, della domanda di condono richiamata dal ricorrente, sia perché non prodotta sia perché apparentemente riferita a opere diverse. Non sono stati espressamente esaminati il periculum in mora né i singoli motivi di merito. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha rigettato l’istanza per carenza del fumus boni iuris.

  • d.P.R. 380/2001

    Richiamato implicitamente dalla natura edilizia dell’ordinanza di demolizione e della domanda di condono, senza indicazione nel testo di specifici articoli applicati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un’ordinanza di demolizione presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; tale requisito manca quando, allo stato degli atti, le opere contestate risultano prive di titolo edilizio.
  • Una domanda di condono non prodotta in giudizio non può sostenere, allo stato, la domanda cautelare, soprattutto quando appaia riferita a opere diverse da quelle oggetto dell’ordinanza di demolizione.
  • La mera allegazione dell’esistenza di una domanda di condono non è sufficiente a paralizzare cautelarmente l’efficacia di un’ordinanza di demolizione se non è dimostrata la riferibilità della domanda alle opere contestate.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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