Cassazione Penale, Sentenza n. 1576/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rilevato che il reato contestato al capo a) (violazione dell'art. 75 d.lgs. n.159/2011) non sussiste e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel capo per "il fatto non sussiste". È stata confermata la statuizione di improcedibilità dell'azione penale relativamente al capo b) per difetto di querela. Restano assorbiti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio collegati al capo a).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 581, lett. d) c.p.p. e vizio di motivazione. Contestava l'inammissibilità dell'appello così come dichiarata dalla Corte territoriale e sosteneva che le censure relative al capo a) (violazione dell'art. 75 d.lgs. n.159/2011) fossero invece specifiche e idonee a sindacare responsabilità e trattamento sanzionatorio, chiedendo l'accoglimento dell'appello quanto a quel capo
Norme richiamate
art. 581, lett. d) cod. proc. pen.
L'articolo è stato richiamato dal ricorrente per contestare l'ammissibilità dell'appello; la Corte sottolinea che la questione procedurale relativa all'ammissione dell'appello è stata trattata dalla Corte territoriale, ma il punto decisivo è la mancata sussistenza del reato al capo a), che assorbe le altre censure
art. 75 d.lgs. n.159 del 2011
La Corte interpreta l'art. 75 nella linea delle Sezioni Unite: la norma incriminatrice (in particolare il comma 2) è integrata solo dalle prescrizioni specifiche della sorveglianza speciale; le obbligazioni generiche come "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" non costituiscono di per sé fattispecie penale, potendo però rilevare ai fini dell'aggravamento della misura di prevenzione
art. 11 d.lgs. n.159 del 2011
Richiamato in motivazione: disciplina la possibilità di modificare in senso più restrittivo la misura di prevenzione quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla misura; la commissione di reati può rilevare ai fini di tale modifica, ma non integra automaticamente il reato di cui all'art.75
Massime di principio
- La violazione di obblighi generici imposti dalla sorveglianza speciale (es. "vivere onestamente", "rispettare le leggi") non integra automaticamente il reato previsto dall'art.75 d.lgs. 159/2011: per la configurazione del reato occorre il mancato rispetto di prescrizioni specifiche.
- La commissione di reati comuni da parte del soggetto sottoposto a sorveglianza speciale può comunque essere valutata per l'eventuale aggravamento o modifica della misura di prevenzione ai sensi dell'art.11 d.lgs.159/2011, ma non per una autonoma responsabilità penale ex art.75 salvo violazioni di prescrizioni specifiche.
- La mancanza di querela rende l'azione penale improcedibile per i reati procedibili a querela: tale improcedibilità deve essere rilevata e dichiarata dal giudice, con effetto estintivo per quel capo.
- Se la Corte d'appello dichiara l'appello inammissibile su taluni profili ma comunque decide sulla responsabilità o sulla procedibilità, la Corte di Cassazione può controllare la fondatezza sostanziale e, se accerta che il fatto non sussiste, annullare senza rinvio per quella fattispecie, assorbendo le questioni sul trattamento sanzionatorio connesse.
- Nel formulare l'impugnazione è importante articolare censure specifiche, soprattutto quando la motivazione di primo grado è sintetica: le censure generiche rischiano di essere ritenute inammissibili, salvo che si dimostri adeguatamente la loro proporzionalità rispetto alla motivazione resa dal giudice di primo grado.
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