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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 715/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che aveva inflitto a Roberto Battistoni la pena concordata di 1 anno e 4 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale quale amministratore della srl Battistoni (dichiarata fallita il 19/02/2019). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni difensive e per la mancata valutazione della rilevanza (ai fini di proscioglimento) regolata dall'art. 129 c.p.p.; (ii) illegittima applicazione delle pene accessorie fallimentari nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena e senza che ne fosse valutata la durata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto ai profili attinenti alla sentenza di patteggiamento (richiami ai limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e all'assenza di nullità per omessa indicazione delle conclusioni), respingendo le censure su tali punti. Ha invece annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'applicazione delle pene accessorie fallimentari, ritenute illegali alla luce del comma 1 dell'art. 445 c.p.p. che stabilisce che, quando la pena concordata non supera i due anni di reclusione, essa "non comporta l'applicazione di pene accessorie". Il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 445 cod. proc. pen.

    "non comporta l'applicazione di pene accessorie"

    La norma è stata interpretata nel senso che, se la pena concordata in patteggiamento non supera due anni di reclusione, non possono essere applicate pene accessorie; l'applicazione di tali pene in difetto di questa condizione è illegale e va eliminata d'ufficio.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento a motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica e l'illegalità della pena o delle misure di sicurezza; perciò molte censure di merito risultano inammissibili.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di nullità della sentenza; l'omessa indicazione delle conclusioni delle parti non rientra fra le ipotesi di nullità previste dalla norma, quindi tale omissione non determina automaticamente la nullità della pronuncia.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma che prevede le pene accessorie fallimentari; la Corte ha rilevato che tali pene non potevano essere applicate in presenza della limitazione dettata dall'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento sotto i due anni.

  • art. 166 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha osservato che la questione principale non era la mancata estensione della sospensione alle pene accessorie, quanto l'illegittima applicazione delle stesse in forza dell'art. 445 c.p.p.

  • Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 4, lett. e)

    Richiamata per individuare il regime transitorio applicabile (reato consumato il 19/02/2019); le eccezioni introdotte non incidono sull'esclusione delle pene accessorie prevista dall'art. 445 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è molto limitato: sono ammissibili solo i motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure di merito ordinarie saranno in genere inammissibili.
  • L'omessa indicazione, nella motivazione della sentenza, delle conclusioni delle parti non comporta automaticamente la nullità della pronuncia salvo che ricorrano le specifiche ipotesi di cui all'art. 546 c.p.p.
  • Quando la pena concordata nel patteggiamento non supera i due anni di reclusione, non possono essere applicate pene accessorie: l'applicazione in contrasto con tale limite è illegale e la Corte di Cassazione la annulla d'ufficio.
  • La presenza di una sospensione condizionale della pena non giustifica l'applicazione di pene accessorie se la normativa sul patteggiamento le esclude in astratto; occorre verificare prima se la pena accessoria possa essere imposta, poi valutare eventuali effetti della sospensione.
  • È fondamentale verificare la data del fatto per determinare la disciplina normativa e le eventuali modifiche legislative applicabili per la determinazione delle pene e delle eccezioni.

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