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Sentenza

Sentenza n. 1459/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 473/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile n. 473/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la determinazione delle modalità esecutive, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha constatato che il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento del comando giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire al ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 550,00 per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di attuare mediante il giudizio di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando contenga un comando rivolto a una pubblica amministrazione.
  • L’azione di ottemperanza è ammissibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, quando siano provati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie.
  • In presenza di mancata esecuzione del comando contenuto nel giudicato e in assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione, indicando il contenuto della prestazione e un termine ultimativo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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