Cassazione Penale, Sentenza n. 5035/2025 del 07/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza con cui il GUP ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 420‑quater c.p.p., contestando l'indicazione della data finale per lo svolgimento delle ricerche (18/12/2029). Il ricorrente ha dedotto che il termine era stato calcolato erroneamente: secondo l'art. 420‑quater c.p.p. e l'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. il termine delle ricerche (e la prescrizione correlativa) deve essere pari al doppio del termine ordinario di prescrizione; per i reati contestati (art. 316‑ter cod. pen., termine ordinario 6 anni) il termine corretto doveva quindi essere di 12 anni, con scadenze al 9/6/2032 e 28/8/2032, non al 18/12/2029.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato ammissibile il ricorso (anche alla luce della decisione delle Sezioni Unite del 26/9/2024 sulla ricorribilità diretta delle sentenze di non doversi procedere) e, nel merito, ha accertato l'erronea determinazione del termine nella sentenza impugnata. Ha annullato senza rinvio la determinazione del termine per lo svolgimento delle ricerche e ha corretto direttamente la data finale indicando il 28/08/2032.
Norme richiamate
art. 420‑quater c.p.p.
Norma che disciplina la pronuncia di 'non doversi procedere' e che, se applicata, comporta l'effetto di incidere sul termine prescrizionale e sul termine per lo svolgimento delle ricerche; la sentenza impugnata era stata resa ai sensi di questa norma.
art. 159 cod. pen.
L'ultimo comma stabilisce che, nelle ipotesi previste (tra cui la sentenza di non doversi procedere), il termine di prescrizione è calcolato in misura doppia rispetto al termine ordinario; la Corte ha interpretato che tale raddoppio si riverbera anche sul termine entro il quale devono svolgersi le ricerche dell'imputato.
art. 606 c.1 c.p.p.
Richiamato in rapporto alla ricorribilità per cassazione: la decisione delle Sezioni Unite (26/9/2024) ha confermato che la sentenza di non doversi procedere è impugnabile in Cassazione per i motivi elencati in questo articolo, giustificando l'ammissibilità del ricorso.
art. 316‑ter cod. pen.
Norma del reato contestato; utile per determinare il termine ordinario di prescrizione (6 anni) che, raddoppiato ai sensi dell'art. 159, porta al termine di 12 anni usato per calcolare la scadenza delle ricerche.
Massime di principio
- La sentenza di 'non doversi procedere' resa ai sensi dell'art. 420‑quater c.p.p. determina, ai fini del termine prescrizionale e del termine per le ricerche dell'imputato, l'applicazione del raddoppio previsto dall'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen.
- Nella determinazione della data finale per lo svolgimento delle ricerche è necessario calcolare il doppio del termine ordinario di prescrizione partendo dalla data dell'evento (o degli eventi) che hanno determinato l'apertura del termine: per più violazioni occorre valutare ciascuna scadenza.
- Se il giudice di merito indica un termine finale senza motivazione o con un calcolo manifestamente errato, la Cassazione può annullare senza rinvio la determinazione del termine e correggerla direttamente quando la correzione è di facile e immediata esecuzione (errore di calcolo o di diritto evidente).
- La sentenza di non doversi procedere è direttamente impugnabile in Cassazione per i motivi previsti dall'art. 606 c.1 c.p.p., come sancito dalle Sezioni Unite, pertanto la pubblica accusa può ricorrere quando sussiste interesse (es. errata indicazione del termine delle ricerche).
- Per evitare impugnazioni, il giudice di merito deve esplicitare il ragionamento giuridico e il calcolo concretamente adottato per fissare la data ultima delle ricerche, indicando la disciplina prescrizionale applicata e le date di riferimento.
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