Cassazione Penale, Sentenza n. 2238/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello che li aveva ritenuti colpevoli di concorso in falsificazione di liste elettorali (fornitura, predisposizione e presentazione di liste con firme contraffatte per Forza Nuova, e istigazione/autenticazione da parte del pubblico ufficiale Mascarin). Le censure sollevate vertevano su: 1) presunta difformità tra la contestazione (liste depositate a Venezia) e la condanna relativa anche a liste di Treviso e dunque questione di incompetenza territoriale; 2) omessa o insufficiente motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche; 3) doglianza di "falso innocuo"/inoffensività (inidoneità dell'azione a ledere il bene giuridico protetto perché le liste sarebbero state escluse per vizi non consistenti nella falsità); 4) contestazione della rilevanza penale di atti anteriori al "fatto" (affermazione che il comportamento materiale di accompagnamento non integrerebbe concorso punibile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure riproducessero questioni di merito già vagliate e disattese dai giudici di merito, si limitassero a chiedere una rivalutazione fattuale delle prove e fossero generiche o aspecifiche rispetto alla motivazione impugnata. Sul punto di merito la Corte d'appello aveva correttamente: riconosciuto la descrizione unitaria del fatto nell'imputazione; escluso violazione del diritto di difesa; precisato che il delitto di falso si perfeziona con la formazione dell'atto e non col suo successivo deposito; escluso il "falso innocuo" rilevando che il bene giuridico tutelato è la regolarità del procedimento di formazione delle liste; e considerato che il contributo materiale dei singoli (anche di mera consegna) può integrare concorso quando agevoli la commissione del reato. A norma dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
La Corte ha richiamato la nozione di concorso di persone nel reato: il contributo rileva anche se ha mera efficacia agevolatrice (non necessariamente causale), purché apprezzabile e idoneo ad aumentare la probabilità di riuscita del reato.
Codice penale, art. 112 co.1 n.1 e 2
Richiamato nella contestazione per la configurazione delle aggravanti (numero di persone superiore a cinque e aver diretto l'attività dei concorrenti).
D.P.R. n. 570/1960, art. 90 co. 2
La Corte ha interpretato la norma come finalizzata alla tutela della regolarità del procedimento di formazione delle liste elettorali; la falsità ideologica è sanzionabile anche se, successivamente, le liste vengono escluse: l'esclusione post factum non esclude l'offensività della condotta.
Codice penale, art. 49 co. 2
Riferimento alla disciplina della responsabilità per il concorso di persone (circostanza richiamata dalla difesa e valutata dai giudici di merito nel riconoscimento della responsabilità concorsuale).
Codice di procedura penale, art. 521
La doglianza sull'applicazione dell'art. 521 (messa in relazione con la contestazione territoriale) è stata ritenuta infondata: il capo d'imputazione descriveva in termini sufficientemente chiari la partecipazione alla falsificazione delle liste senza pregiudizio per il diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: è proponibile il vizio di motivazione solo se mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non è ammessa la revisione dei fatti.
Codice di procedura penale, art. 581
Rilevata la genericità/aspecificità dei motivi di ricorso in violazione dei requisiti di specificità richiesti per la cassazione.
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
Richiamato per la disposizione sulle cause di inammissibilità legate all'assenza di specificità dei motivi.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicata la sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili determinati da profili di colpa nel ricorso: condanna al versamento in favore della cassa delle ammende (e alle spese processuali).
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che ripropongono valutazioni probatorie o chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Per configurare il concorso di persone è sufficiente un contributo materiale o organizzativo che agevoli la commissione del reato, anche se non causalmente decisivo.
- Il "falso innocuo" è eccezione stretta: la falsità è rilevante quando può incidere sulla funzione documentale dell'atto o sul procedimento che l'atto è chiamato a regolare; l'esclusione successiva delle liste non esclude automaticamente l'offensività della falsificazione in fase di formazione.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione personalizzata e apprezzabile dal giudice di merito; l'assenza di argomenti di meritevolezza concreti giustifica il rifiuto.
- I motivi in cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata: la genericità o l'aspecificità del motivo portano all'inammissibilità.
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