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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2238/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello che li aveva ritenuti colpevoli di concorso in falsificazione di liste elettorali (fornitura, predisposizione e presentazione di liste con firme contraffatte per Forza Nuova, e istigazione/autenticazione da parte del pubblico ufficiale Mascarin). Le censure sollevate vertevano su: 1) presunta difformità tra la contestazione (liste depositate a Venezia) e la condanna relativa anche a liste di Treviso e dunque questione di incompetenza territoriale; 2) omessa o insufficiente motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche; 3) doglianza di "falso innocuo"/inoffensività (inidoneità dell'azione a ledere il bene giuridico protetto perché le liste sarebbero state escluse per vizi non consistenti nella falsità); 4) contestazione della rilevanza penale di atti anteriori al "fatto" (affermazione che il comportamento materiale di accompagnamento non integrerebbe concorso punibile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure riproducessero questioni di merito già vagliate e disattese dai giudici di merito, si limitassero a chiedere una rivalutazione fattuale delle prove e fossero generiche o aspecifiche rispetto alla motivazione impugnata. Sul punto di merito la Corte d'appello aveva correttamente: riconosciuto la descrizione unitaria del fatto nell'imputazione; escluso violazione del diritto di difesa; precisato che il delitto di falso si perfeziona con la formazione dell'atto e non col suo successivo deposito; escluso il "falso innocuo" rilevando che il bene giuridico tutelato è la regolarità del procedimento di formazione delle liste; e considerato che il contributo materiale dei singoli (anche di mera consegna) può integrare concorso quando agevoli la commissione del reato. A norma dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    La Corte ha richiamato la nozione di concorso di persone nel reato: il contributo rileva anche se ha mera efficacia agevolatrice (non necessariamente causale), purché apprezzabile e idoneo ad aumentare la probabilità di riuscita del reato.

  • Codice penale, art. 112 co.1 n.1 e 2

    Richiamato nella contestazione per la configurazione delle aggravanti (numero di persone superiore a cinque e aver diretto l'attività dei concorrenti).

  • D.P.R. n. 570/1960, art. 90 co. 2

    La Corte ha interpretato la norma come finalizzata alla tutela della regolarità del procedimento di formazione delle liste elettorali; la falsità ideologica è sanzionabile anche se, successivamente, le liste vengono escluse: l'esclusione post factum non esclude l'offensività della condotta.

  • Codice penale, art. 49 co. 2

    Riferimento alla disciplina della responsabilità per il concorso di persone (circostanza richiamata dalla difesa e valutata dai giudici di merito nel riconoscimento della responsabilità concorsuale).

  • Codice di procedura penale, art. 521

    La doglianza sull'applicazione dell'art. 521 (messa in relazione con la contestazione territoriale) è stata ritenuta infondata: il capo d'imputazione descriveva in termini sufficientemente chiari la partecipazione alla falsificazione delle liste senza pregiudizio per il diritto di difesa.

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: è proponibile il vizio di motivazione solo se mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non è ammessa la revisione dei fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 581

    Rilevata la genericità/aspecificità dei motivi di ricorso in violazione dei requisiti di specificità richiesti per la cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)

    Richiamato per la disposizione sulle cause di inammissibilità legate all'assenza di specificità dei motivi.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicata la sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili determinati da profili di colpa nel ricorso: condanna al versamento in favore della cassa delle ammende (e alle spese processuali).

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che ripropongono valutazioni probatorie o chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
  • Per configurare il concorso di persone è sufficiente un contributo materiale o organizzativo che agevoli la commissione del reato, anche se non causalmente decisivo.
  • Il "falso innocuo" è eccezione stretta: la falsità è rilevante quando può incidere sulla funzione documentale dell'atto o sul procedimento che l'atto è chiamato a regolare; l'esclusione successiva delle liste non esclude automaticamente l'offensività della falsificazione in fase di formazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione personalizzata e apprezzabile dal giudice di merito; l'assenza di argomenti di meritevolezza concreti giustifica il rifiuto.
  • I motivi in cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata: la genericità o l'aspecificità del motivo portano all'inammissibilità.

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