Cassazione Penale, Sentenza n. 30409/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena e, in subordine, la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute (paraplegia midollare post traumatica con vescica neurologica e paralisi intestinali, difficoltà ad usare ausili e assenza di personale di assistenza), anche alla luce di relazioni cliniche aggiornate del 7.3.2025 che indicavano la necessità di fisioterapia e un trasferimento per cure specialistiche. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che non sussistesse una incompatibilità assoluta con il regime detentivo e valorizzando episodi di recidiva (furti commessi durante un precedente differimento) come indice di autonomia e pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia effettuato il necessario bilanciamento concreto tra esigenze di tutela della salute e esigenze di prevenzione sociale: si è limitato a valutare in astratto l'assenza di "incompatibilità assoluta" senza valutare se la detenzione, nelle concrete condizioni dell'istituto (barriere architettoniche, assenza di ausili e personale), potesse costituire trattamento inumano o degradante. La Corte ha indicato i criteri da seguire (analisi bifasica: valutazione astratta della patologia e valutazione concreta della possibilità di cure e della sofferenza aggiuntiva), ha disposto la cancellazione dei dati identificativi in caso di diffusione e ha rinviato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 47‑ter Ord. pen.
Consente l'applicazione della detenzione domiciliare "umanitaria" quando residuino esigenze speciali preventive ma sussistono le condizioni che giustificano il differimento facoltativo per gravi motivi di salute; va interpretato unitamente all'art. 147 cod. pen. e valutato concretamente
art. 147 cod. pen.
Individua le ipotesi di differimento per grave infermità fisica; la Corte chiarisce che non è richiesto che la malattia sia "assolutamente incompatibile" con la detenzione, ma che determini rischio grave per la vita o l'impossibilità di cure adeguate o sofferenze aggiuntive oltre la soglia della umana tollerabilità
art. 3 CEDU
Divieto di trattamenti inumani o degradanti: criterio costituzionale e convenzionale che impone di valutare se la detenzione, nelle concrete condizioni, possa violare la dignità e il diritto alla salute del detenuto
art. 32 Cost.
Tutela del diritto alla salute che il giudice deve tenere in debita considerazione nel bilanciamento con le esigenze punitive e di prevenzione
art. 27 Cost.
Principio di umanità della pena che richiede che l'esecuzione non sia incompatibile con la dignità della persona; va tenuto insieme al diritto alla salute
art. 546, comma 3 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella doglianza; attiene alle decisioni del giudice dell'esecuzione e alla necessità di motivazione adeguata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal difensore (violazione di norme e motivazione manifestamente illogica o travisamento delle prove)
Massime di principio
- Il giudice deve svolgere un bilanciamento concreto tra pericolosità sociale e tutela della salute: non è sufficiente valutare la patologia in astratto, va esaminata la concreta possibilità di cura e assistenza nell'istituto specifico
- Non è richiesta una "incompatibilità assoluta" della malattia con la detenzione: rileva se la detenzione comporta una sofferenza aggiuntiva che supera la soglia della umana tollerabilità o impedisce cure adeguate
- La presenza di strutture o servizi sanitari adeguati nel carcere (o la possibilità di trasferimento) è un elemento essenziale della valutazione concreta; l'assenza di ausili e di assistenza personale può trasformare condizioni gestibili in trattamenti degradanti
- Il comportamento precedente (anche reati commessi durante benefici) e la pericolosità sono elementi rilevanti ma non possono da soli prevalere quando la situazione clinica comporta rischio grave per la salute o la dignità della persona
- Il giudice deve motivare in modo puntuale la valutazione comparativa tra esigenze preventive e tutela della salute, indicando perché, nella specifica situazione ambientale e clinica, non ricorrono i presupposti per differimento o detenzione domiciliare
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