Cassazione Penale, Ordinanza n. 01988/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugna l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per asserita violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La decisione di merito riguardava una condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. Nel ricorso per cassazione deduce: a) di avere più volte dichiarato domicilio nel corso del procedimento, sicché l'atto di appello avrebbe dovuto ritenersi idoneo; b) che, trattandosi di norma processuale incidente sulla libertà personale, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina successiva più favorevole. Con memoria difensiva si insisteva per la trattazione ordinaria del ricorso, sostenendo che l'atto di appello contenesse l'elezione di domicilio e che la fattispecie decisa dalle Sezioni unite sarebbe stata diversa perché, in quel caso, mancava ogni indicazione del domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza di entrambe le censure. Ha richiamato il principio delle Sezioni unite secondo cui la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., pur abrogata dalla legge n. 114 del 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024. Ha inoltre precisato che, per rispettare il requisito di specificità, l'impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione. Nel caso concreto, l'atto di appello non conteneva tale indicazione puntuale: la mera menzione, nella narrativa, di un domicilio in via Cagli non bastava. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
La disposizione, pur abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024; ai fini della specificità dell'impugnazione è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., con efficacia dal 25 agosto 2024, ma l'abrogazione non incide sulle impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità.
art. 616 c.p.p.
È richiamato implicitamente come base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Viene richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è applicabile ratione temporis, l'impugnazione deve contenere un riferimento specifico e puntuale a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, con indicazione della sua collocazione nel fascicolo; non basta un generico cenno al domicilio dell'imputato nel corpo dell'atto.
- La verifica del requisito di specificità dell'impugnazione è soddisfatta solo se la notificazione del provvedimento impugnato può essere individuata in modo immediato e inequivoco; una formulazione ambigua o meramente descrittiva dell'indirizzo non è sufficiente.
- L'abrogazione di una norma processuale non comporta automaticamente l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole alle impugnazioni già proposte, quando la Corte individui una disciplina transitoria che conserva efficacia per gli atti presentati entro una certa data.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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