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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18168/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria per la condanna ai sensi dell'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di cessione di 10,80 g di cocaina). Il ricorrente contestava la motivazione come contraddittoria perché la pena inflitta era vicina al minimo edittale e la fattispecie era di limitata gravità; chiedeva l'applicazione delle pene sostitutive (art. 20‑bis c.p., artt. 53 e ss. L. 689/1981, artt. 133 e ss. c.p.) con determinazione della pena pecuniaria in misura equivalente (proposta concreta: valore giornaliero 5 euro, totale circa 1.200 euro e multa ridotta, pagabile in rate). Si censurava altresì il rigetto fondato sulla presunta insolvenza dell'imputato e sulle sue precarie condizioni economiche, richiamando il principio di non discriminazione per condizioni economiche (Sez. U. n. 24476/2010).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto errata la valutazione che escludeva a priori la pena pecuniaria sulla base delle sole precarie condizioni economiche dell'imputato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 24476/2010 e successive) secondo cui la presunzione di inadempimento riguarda soltanto le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e non la pena pecuniaria. La Corte ha richiamato il nuovo art. 20‑bis c.p. (d.lgs. 150/2022) e le modifiche alla legge 689/1981, nonché la possibilità di individuare un valore giornaliero minimo (non inferiore a 5 euro) per la pena pecuniaria. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria e la causa è stata rinviata ad altra sezione per un nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la fattispecie è stata valutata e riqualificata ai sensi del co. 5 per la detenzione di 10,80 g di cocaina.

  • art. 20‑bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    Ha disciplinato le pene sostitutive delle pene detentive brevi nel corpo della parte generale del codice, includendo espressamente la pena pecuniaria come possibile sostituto e favorendo l'estensione delle misure meno afflittive.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Attribuisce al giudice potere discrezionale nella scelta delle pene sostitutive richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; la giurisprudenza interpreta il secondo comma come preclusivo solo per le pene sostitutive con prescrizioni, non per la pena pecuniaria.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena (tra cui le condizioni di vita individuali, familiari e sociali). La Corte sottolinea che il riferimento normativo riguarda tali condizioni e non prevede di per sé l'esclusione per mera insufficienza economica.

  • art. 56‑quater (normativa collegata al 'decreto Cartabia')

    Prevede che il giudice individui il valore giornaliero per la pena pecuniaria (non inferiore a 5 euro e non superiore a 2.500 euro) tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare, agevolando l'applicabilità della pena pecuniaria anche con importi esigui.

  • Sezioni Unite, sent. n. 24476/2010 (Gagliardi)

    Principio di non discriminazione: la pena pecuniaria sostitutiva non può essere esclusa in ragione dell'impoverimento economico del condannato; la presunzione di inadempimento riguarda le misure con prescrizioni, non la pena pecuniaria.

Massime di principio

  • La sola precarietà economica dell'imputato non costituisce motivo valido per escludere la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
  • Il giudice deve valutare la sostituzione tenendo conto dei criteri dell'art. 133 c.p. (condizioni di vita individuali, familiari e sociali), ma non può operare un divieto assoluto basato sulla insufficienza di mezzi.
  • La pena pecuniaria può essere parametrata con un valore giornaliero minimo (almeno 5 euro) e modulata con rateizzazioni per conformarsi ai principi di uguaglianza e rieducazione.
  • Nei casi di pena detentiva breve e fattispecie di limitata gravità (pena prossima al minimo edittale), l'orientamento giurisprudenziale favorisce la sostituzione con misure meno afflittive salvo specifiche e motivate ragioni ostative (es. fondato rischio di inadempimento di prescrizioni, quando applicabili).
  • Se la sostituzione viene negata per motivi di pericolosità o rischio di recidiva, la motivazione deve essere specifica e congrua; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • In caso di dubbio o motivazione carente, la Corte può annullare la decisione sul punto e rinviare per nuovo esame applicando i parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati.

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