Sentenza del 20/09/2016 n. 7163 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Maggiore reddito - Utili non contabilizzati - Presunzione di distribuzione di utili - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento personale fondato sulla presunzione che gli utili extracontabili accertati in capo alla società fossero stati distribuiti ai soci. La contestazione riguardava, in sostanza, l'assenza di una prova diretta della percezione degli utili e l'utilizzo della presunzione derivante dalla ristretta base societaria.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. La ristrettezza della compagine sociale, insieme al vincolo di solidarietà e al reciproco controllo tra i soci, costituisce il fatto noto dal quale può essere presunta la distribuzione degli utili non contabilizzati. La presunzione è valida quando presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche senza una prova diretta dell'effettiva percezione delle somme da parte del singolo socio.
Norme richiamate
Articolo 2729 del Codice civile
La presunzione semplice è ammissibile quando gli elementi posti a fondamento risultano gravi, precisi e concordanti. Nel caso esaminato, la ristretta base societaria e il reciproco controllo tra i soci sono stati ritenuti idonei a presumere la distribuzione degli utili occulti.
Principio giurisprudenziale sulla distribuzione presunta degli utili nelle società a ristretta base partecipativa
Gli utili extracontabili accertati in capo a una società con compagine ristretta possono essere presunti distribuiti ai soci, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria concreta e specifica.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, l'accertamento di ricavi o utili non contabilizzati in capo alla società può produrre un autonomo accertamento personale nei confronti dei soci sulla base della presunzione di distribuzione.
- La presunzione non deriva automaticamente dalla mera partecipazione societaria, ma dalla combinazione tra ristretta base sociale, rapporti di reciproco controllo e caratteristiche concrete della società.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente dimostrare con documenti diretti il pagamento degli utili a ciascun socio, purché la presunzione sia grave, precisa e concordante.
- Il socio può superare la presunzione fornendo una prova contraria specifica, ad esempio dimostrando l'estraneità alla gestione, l'impossibilità di conoscere o controllare l'attività sociale, oppure la mancata distribuzione degli utili.
- La presunzione opera normalmente dopo che sia stato dimostrato, anche mediante accertamento definitivo o adeguatamente motivato, l'esistenza di utili extracontabili in capo alla società.
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