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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 1271 del 30 maggio 2025, del Comune di Cassino, recante l’aggiudicazione definitiva, ex art. 17 comma 5 d. lgs. 36/2023, della gara S.U.A. n. 4/2025 - gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto del servizio di gestione dei due asili nido comunali di via d'Annunzio e via Botticelli: CIG: B56CF870FE; - nonché per quanto occorrer possa dei verbali di gara nn. 1, 2, 3 e 4, nella parte in cui hanno attribuiti i punteggi tecnici, - del verbale di gara del 11.4.2025 della Stazioni unica appaltante all'esito del quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura alle società in costituendo RTI, nonché di tutti gli atti ivi espressamente richiamati ai fini della presente controversia, nella parte in cui danno atto della valutazione dei requisiti dei componenti del RTI aggiudicatario e della ammissibilità della sua offerta economica. - del provvedimento del Dirigente della SUA della Provincia di Frosinone 14 marzo 2025, con il quale accogliendo la richiesta del Comune di Cassino ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice; e comunque, conseguentemente, per l'annullamento, di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto, nonché per la declaratoria di inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto eventualmente stipulato affinché, sussistendone i presupposti, venga disposta, ex art. 124 c.p.a., la reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cooperativa sociale EDU.FO.P. il 22 luglio 2025: per l’annullamento - in parte qua e per quanto di ragione, della determinazione n. 1271 del 30 maggio 2025 del Comune di Cassino; - della mancata esclusione della Società Cooperativa Sociale Gialla per l’omessa dichiarazione del CCNL effettivamente applicato (Aninsei) e della mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali e comunque per la non equivalenza del contratto applicato con il CCNL Cooperative Sociali 2025 indicato dalla S.A.; - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservata di gara e delle relative decisioni assunte dalla Commissione giudicatrice, e segnatamente dei verbali (a) di 1° seduta del 3 marzo 2025, (b) n. 1 in seduta riservata del 25 marzo 2025, (c) n. 2 in seduta riservata del 27 marzo 2025, (d) n. 3 in seduta riservata del 1° aprile 2025, (e) n. 4 in seduta riservata del 3 aprile 2025 e (f) di 2° seduta dell’11 aprile 2025, compresi i relativi allegati, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione e la valutazione dell’offerta della Società Cooperativa Sociale Gialla nei termini ivi indicati in modo da essere collocata al secondo posto della graduatoria finale; - di ogni altro atto presupposto e conseguente o che con gli stessi possa avere attinenza, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202500562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva della gara europea per la gestione di due asili nido comunali, unitamente agli atti di gara, alla nomina della commissione giudicatrice e, ove stipulato, al contratto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con 71,78 punti, ha impugnato l’aggiudicazione al costituendo RTI Edu.Fo.P.-Arca, primo con 72,59 punti, deducendo: 1) violazione degli artt. 68, comma 11, e 100, comma 3, d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, poiché la mandataria non avrebbe posseduto il codice ATECO richiesto per i servizi di asilo nido; 2) carenza del requisito di capacità tecnica relativo allo svolgimento di servizi analoghi da parte della mandante Arca e inidoneità della relativa certificazione ISO 9001; 3) illegittimità dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, soprattutto alle soluzioni migliorative, per difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza e sviamento; 4) violazione dell’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 e della lex specialis per la macroscopica sottostima dei costi della sicurezza indicati dal RTI aggiudicatario; 5) incompetenza tecnica della commissione giudicatrice e illegittimità derivata degli atti di gara. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contestando l’ammissione della ricorrente per omessa indicazione del CCNL applicato, mancata dichiarazione di equivalenza delle tutele e insufficiente indicazione dei costi del personale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Quanto al requisito di idoneità professionale, ha ritenuto sufficiente l’iscrizione della mandataria con il codice ATECO 88, poiché tale codice comprende il sottocodice 88.91 relativo ai servizi di asili nido e l’oggetto sociale include la gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali. L’art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023 richiede un’attività pertinente, non necessariamente coincidente con l’oggetto dell’appalto; la verifica deve essere globale e sostanziale, in coerenza con il favor partecipationis. Il motivo sulla capacità tecnica è stato respinto perché il disciplinare prevedeva il possesso dei requisiti da parte del raggruppamento nel suo complesso, ferma la necessità che l’esecutore possieda i requisiti per la prestazione affidata; Arca aveva comunque documentato due servizi analoghi svolti nel periodo rilevante. È stata ritenuta idonea anche la certificazione ISO 9001 riferita a servizi assistenziali e socio-educativi presso centri diurni e istituti scolastici, attività comprensiva della gestione degli asili nido. Le censure sui punteggi tecnici sono state respinte perché le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e, anche nel confronto a coppie, sono sindacabili solo per manifesta illogicità, travisamento, uso distorto del metodo o radicale inattendibilità tecnica; tali vizi non erano stati specificamente allegati o dimostrati. Anche la contestazione dei costi della sicurezza è stata respinta, poiché il RTI aveva prodotto i DVR degli asili nido e dimostrato l’esistenza di sistemi organizzativi, personale formato e fondi interprofessionali già operativi; l’importo indicato riguardava i costi residui, integrativi e specifici della commessa. Infine, la doglianza sull’incompetenza della commissione è stata ritenuta generica, non essendo stati esaminati i curricula dei commissari né indicata l’incidenza concreta dell’asserita incompetenza sulle valutazioni. Per effetto del rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e delle controinteressate, liquidate in 5.000 euro ciascuno; spese compensate nei confronti della Provincia di Frosinone.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione ai requisiti dei raggruppamenti temporanei; la censura fondata su tale disposizione è stata respinta.

  • art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023

    per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto

    L’iscrizione camerale richiesta come requisito di idoneità professionale deve riguardare un’attività pertinente, non necessariamente identica all’oggetto dell’appalto; la pertinenza va valutata in modo globale e sostanziale.

  • art. 100, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale del raggruppamento aggiudicatario.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riferimento alla contestazione della valutazione dell’offerta tecnica; il motivo è stato respinto per assenza di vizi macroscopici.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione all’indicazione dei costi della sicurezza nell’offerta economica; il giudice ha ritenuto giustificato l’importo residuo indicato dal RTI.

  • art. 93, d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla composizione e alla competenza della commissione giudicatrice; la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 11, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel ricorso incidentale in materia di indicazione del CCNL e di equivalenza delle tutele; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 41, comma 14, e 110, d.lgs. 36/2023

    Richiamati nel ricorso incidentale con riguardo ai costi della manodopera e all’attendibilità dell’offerta economica; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 122 c.p.a.

    Individuato come fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la domanda non è stata accolta perché il ricorso principale è stato respinto.

  • art. 124 c.p.a.

    Individuato come fondamento della domanda subordinata di reintegrazione in forma specifica; la domanda non è stata accolta per il rigetto del ricorso.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • Il requisito di idoneità professionale derivante dall’iscrizione nel registro delle imprese deve essere valutato secondo un criterio di pertinenza sostanziale e globale rispetto all’oggetto dell’appalto, senza esigere la perfetta coincidenza tra il codice o l’attività iscritta e tutte le prestazioni contrattuali, in ossequio al favor partecipationis.
  • Nel raggruppamento temporaneo, quando la lex specialis stabilisce che il requisito di capacità tecnica debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, non è illegittima l’ammissione della mandante che non lo possieda individualmente in fase di gara, purché siano rispettate le prescrizioni relative al possesso del requisito da parte dell’impresa esecutrice per la prestazione affidata e il requisito risulti complessivamente posseduto e documentato.
  • Le valutazioni della commissione sul merito tecnico delle offerte, comprese quelle effettuate mediante il confronto a coppie, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, uso distorto del metodo o radicale inattendibilità tecnica; non è sufficiente la mera non condivisibilità del giudizio comparativo.
  • La congruità dell’indicazione dei costi della sicurezza può essere valutata considerando l’organizzazione aziendale già esistente dell’operatore economico, il personale formato, i sistemi di prevenzione già operativi e le risorse già stanziate; l’offerta può riferirsi ai costi residui, integrativi e specifici della commessa quando le altre componenti risultino già coperte da strutture e strumenti organizzativi esistenti.
  • Una censura sull’incompetenza tecnica della commissione giudicatrice è inammissibile o infondata se formulata in termini generici, senza esame dei curricula dei commissari, indicazione delle specifiche carenze professionali e dimostrazione dell’incidenza concreta dell’asserita incompetenza sulle valutazioni di gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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