Cassazione Penale, Sentenza n. 2055/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 07/01/2021 con cui la Corte d'appello di Catania ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna (19/04/2007 per concorso esterno in associazione mafiosa e 01/02/2019 per partecipazione ad associazione mafiosa). Il ricorrente denunciava difetto di motivazione sostenendo che i reati erano commessi nell'ambito dello stesso clan (Nardò), che la carcerazione intermedia non interrompe il vincolo associativo e che né la detenzione né i periodi di libertà avevano inciso sull'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché conteneva motivi di merito, ossia chiedeva una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice dell'esecuzione. Il giudice di merito aveva fondato la decisione sulla rilevante distanza cronologica e sull'accertamento che Fratullo aveva aderito al sodalizio solo nel 2016, risultando in precedenza estraneo e privo dell'affectio societatis. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; decisione resa il 10 novembre 2021.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposto il pagamento di una somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità è procedura tipica quando il ricorso propone una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito: la Cassazione non riesamina il merito, salvo profili di diritto.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra più reati occorre dimostrare non solo il riferimento allo stesso gruppo o clan, ma anche la sussistenza di un’unica continuità di disegno criminoso nel tempo; la mera appartenenza al medesimo sodalizio non è sempre sufficiente.
- La distanza cronologica e i mutamenti di condotta (ad es. adesione tardiva al sodalizio) sono elementi rilevanti che possono escludere la continuazione e l’unicità del disegno criminoso.
- La detenzione intermedia non elimina automaticamente il requisito dell’affectio societatis: tuttavia, se dal processo emerge che l’imputato era estraneo al sodalizio in un periodo rilevante, ciò può ostare al riconoscimento della continuazione.
- In Cassazione è essenziale formulare questioni di diritto chiaramente distinte dalla mera rivalutazione delle prove; altrimenti il ricorso rischia l’inammissibilità e possibili sanzioni pecuniarie.
- Quando si impugna un provvedimento del giudice dell’esecuzione, è utile allegare elementi nuovi o mostrare errori di diritto nella motivazione, non solo un’interpretazione alternativa dei fatti già valutati.
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