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Sentenza

Sentenza del 01/03/2019 n. 6119 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso di 14.341 euro versati a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2006. Sosteneva di svolgere personalmente l'attività professionale, senza un'autonoma organizzazione, utilizzando soltanto beni strumentali ordinari e una segretaria, e deduceva la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, nonché l'insufficienza e l'apparenza della motivazione della sentenza della CTR, che aveva ritenuto automaticamente integrata l'autonoma organizzazione dalla presenza di personale dipendente e dall'entità delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo inadeguata la motivazione della CTR. La presenza non occasionale di una segretaria dimostra l'utilizzo di lavoro altrui, ma non è, da sola, sufficiente a provare l'esistenza di un'autonoma organizzazione soggetta a IRAP. La CTR aveva elencato le spese per compensi a terzi, lavoro dipendente e beni strumentali senza analizzarne concretamente la natura, la funzione e l'eccedenza rispetto al minimo indispensabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale di Roma, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Cassazione e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, art. 2

    Il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    Per i lavoratori autonomi l'IRAP è dovuta soltanto quando l'attività è esercitata mediante un'organizzazione autonoma, ulteriore rispetto all'apporto personale del professionista.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9451

    Il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

    L'impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive, come una segretaria, non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP; occorre valutare complessivamente la struttura e verificare se essa potenzi significativamente l'attività del professionista.

  • Cassazione civile, sez. VI-5, sentenza n. 22695 del 2016

    In tema d'IRAP non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi.

    I compensi per domiciliazioni professionali, se strettamente collegati al normale esercizio della professione forense, non costituiscono necessariamente un indice di autonoma organizzazione.

  • Cassazione civile, sez. VI-5, sentenza n. 23557 del 2016

    Il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili, da soli, per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

    L'entità elevata dei ricavi o delle spese non prova da sola l'autonoma organizzazione: bisogna esaminare la natura concreta dei costi e verificare se siano funzionali all'incremento della produttività organizzativa oppure siano meri costi personali o ordinari dell'attività.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di un fatto decisivo.

    La Corte ha esaminato sia la corretta interpretazione del requisito dell'autonoma organizzazione sia la sufficienza della motivazione della sentenza regionale, ritenendola meramente apparente.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare caso per caso l'esistenza di un'autonoma organizzazione, distinta dall'attività personale del titolare.
  • La presenza di una sola segretaria o di un dipendente con mansioni meramente esecutive non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
  • Il giudice deve analizzare concretamente natura, quantità e funzione delle spese, indicando perché esse eccedano il minimo indispensabile e contribuiscano a potenziare l'attività professionale.
  • Non sono sufficienti, da soli, l'ammontare dei ricavi, il livello complessivo dei costi o il loro rapporto percentuale; tali elementi devono essere collegati a una reale capacità organizzativa autonoma.
  • Le collaborazioni con altri professionisti, comprese le domiciliazioni degli avvocati, possono rientrare nella normale gestione dell'attività e non dimostrano necessariamente l'esistenza di una struttura organizzata.
  • In caso di sentenza tributaria fondata su affermazioni generiche e non su una valutazione analitica degli elementi di fatto, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo esame.

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