Sentenza n. 6193/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per dodici mesi, adottata dopo l’annullamento giudiziale della precedente sanzione della perdita del grado
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro la nuova sanzione disciplinare. Il principale motivo d’appello riguardava la decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere disciplinare per violazione del termine perentorio previsto dall’art. 1373 del codice dell’ordinamento militare. La precedente sanzione della perdita del grado, irrogata nel 2018, era stata annullata dal TAR per sproporzione con sentenza passata in giudicato il 30 maggio 2021. L’Amministrazione aveva tuttavia avuto piena conoscenza della sentenza almeno dal 15 gennaio 2020, quando la Direzione generale per il personale militare aveva chiesto all’Avvocatura dello Stato di proporre appello, riportando le parti della sentenza di cui chiedeva la riforma e illustrando le ragioni dell’asserito errore. Il rinnovo del procedimento e l’irrogazione della sospensione erano intervenuti soltanto con il provvedimento del 28 ottobre 2022. L’appellante ha quindi dedotto che il termine perentorio di sessanta giorni per la riattivazione del procedimento era inutilmente decorso. Gli ulteriori due motivi d’appello erano stati proposti in via subordinata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d’appello, riformando la sentenza del TAR e accogliendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto provato che l’Amministrazione avesse avuto piena conoscenza della sentenza di annullamento già prima del passaggio in giudicato e, comunque, che una volta intervenuto il giudicato il 30 maggio 2021 essa fosse nelle condizioni di riattivare tempestivamente il potere disciplinare. Il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 1373 del codice dell’ordinamento militare era quindi decorso senza che il procedimento fosse rinnovato: la riattivazione, intervenuta nell’ottobre 2022, era avvenuta almeno circa un anno dopo il giudicato e circa un anno e mezzo dopo la conoscenza della sentenza, per inerzia dell’Amministrazione. Ne è derivata la decadenza dal potere disciplinare e l’annullamento del provvedimento impugnato. Gli ulteriori motivi, formulati in via subordinata, non sono stati esaminati. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 1373 d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
«Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza dell’annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela».
Il rinnovo del procedimento disciplinare dopo l’annullamento di una sanzione è soggetto al termine perentorio di sessanta giorni. La piena conoscenza dell’annullamento da parte dell’Amministrazione rileva ai fini della decorrenza del termine; il passaggio in giudicato della sentenza costituisce comunque il momento dal quale l’Amministrazione deve considerare definitivamente stabilizzato l’annullamento e riattivare tempestivamente il potere. Il mancato esercizio entro il termine determina la decadenza dal potere disciplinare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizione richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando una sanzione disciplinare militare è annullata in sede giurisdizionale e l’Amministrazione conserva la facoltà di rinnovare il procedimento, il nuovo procedimento deve essere riattivato entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 1373 del codice dell’ordinamento militare; il superamento del termine comporta la decadenza dal potere disciplinare.
- La piena conoscenza, da parte dell’Amministrazione, della sentenza che annulla una sanzione disciplinare può risultare da atti interni dai quali emerga la conoscenza effettiva del contenuto della decisione, come la richiesta all’Avvocatura dello Stato di proporre appello con puntuale indicazione delle statuizioni contestate.
- Anche quando la sentenza di annullamento non è ancora passata in giudicato, l’Amministrazione che ne conosca pienamente il contenuto deve seguire l’evoluzione della decisione e, una volta intervenuto il giudicato, considerare tale data come il momento di definitiva stabilizzazione dell’annullamento ai fini della tempestiva riattivazione del potere disciplinare.
- L’annullamento giudiziale della sanzione disciplinare non consente all’Amministrazione di rinnovare indefinitamente il procedimento: il potere di riedizione è soggetto ai termini perentori stabiliti dalla legge e si estingue per inerzia dell’Amministrazione.
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