Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20856/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società aveva acquistato nel 2014 vari terreni da una società poi fallita; il curatore aveva agito ex art. 66 l. fall. per far dichiarare inefficace la vendita. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova dell'eventus damni, ma la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione del fallimento e dichiarato inefficace la vendita. La società acquirente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 3228/2023 perché la Corte aveva ritenuto illeggibile il nome del legale rappresentante apposto in calce alla procura. In revocazione la società ha dedotto errore percettivo ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la firma era perfettamente leggibile e che, in ogni caso, le generalità del legale rappresentante risultavano dagli atti e dalle difese avversarie. Nel ricorso originario avverso la sentenza d'appello ha poi censurato: 1) l'avvenuto accertamento dell'eventus damni sulla base di dati patrimoniali successivi di cinque anni alla vendita, sostenendo che la consistenza patrimoniale doveva essere valutata al momento dell'atto e che il piano di riparto parziale non era idoneo a provarla; 2) l'ammissibilità della produzione in primo grado, con comparsa conclusionale, del piano di riparto parziale dell'attivo fallimentare, ritenuto documento formato dopo la precisazione delle conclusioni; 3) la mancata compensazione delle spese nonostante l'accoglimento solo parziale della domanda.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo di revocazione, revocando l'ordinanza n. 3228/2023 perché l'affermazione di illeggibilità della firma era frutto di errore percettivo e non di un apprezzamento interpretativo dell'atto. Nel giudizio rescissorio ha poi rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso originario, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il depauperamento patrimoniale era stato correttamente accertato dalla Corte d'appello con riferimento al momento dell'atto e perché, comunque, la vendita di beni immobili a prezzo pari alla metà di quello di mercato integrava di per sé l'eventus damni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e comunque infondato sotto il profilo dell'ammissibilità della produzione di un documento formato dopo la precisazione delle conclusioni, potendo la parte chiedere rimessione in termini; la valutazione della sua efficacia probatoria resta riservata al merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese è rimessa al giudice di merito. Le spese della revocazione sono state compensate, mentre la società ricorrente è stata condannata a rifondere al fallimento le spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 66 l. fall.

    È la base dell'azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore per ottenere l'inefficacia della vendita compiuta dal debitore poi fallito.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione delle ordinanze della Cassazione per errore di fatto risultante dagli atti; non è utilizzabile per censurare un apprezzamento interpretativo dell'atto.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto in revocazione per errore percettivo della Corte sulla leggibilità della firma in procura.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato per l'ordine logico di esame delle censure nel ricorso per revocazione.

  • art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.

    La mancata chiara descrizione del documento posto a fondamento del motivo comporta inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 153 c.p.c.

    La parte che entri in possesso di un documento formato dopo la precisazione delle conclusioni può chiedere di essere rimessa in termini per la sua produzione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametra l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile quando la Corte attribuisce erroneamente agli atti un contenuto percettivo oggettivamente insussistente, mentre non ricorre se la decisione impugnata dipende da un'interpretazione dell'atto.
  • Nell'azione revocatoria fallimentare, l'eventus damni va valutato con riferimento al momento del compimento dell'atto dispositivo; tuttavia un depauperamento oggettivamente consistente, anche solo qualitativo oltre che quantitativo, è di per sé idoneo a integrarlo.
  • La vendita di un immobile a un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato può, da sola, costituire elemento sufficiente a fondare l'eventus damni, perché riduce il patrimonio del debitore e rende più difficile l'esazione coattiva del credito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: se il motivo si fonda su un documento, il contenuto rilevante del documento deve essere adeguatamente descritto o riprodotto.
  • La produzione di un documento formato dopo la precisazione delle conclusioni può essere ammessa, ferma restando la valutazione del suo valore probatorio riservata al giudice di merito.
  • La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituisce, di regola, un obbligo nemmeno in caso di soccombenza reciproca o accoglimento solo parziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.