Cassazione Penale, Sentenza n. 5163/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 7 d.l. n.4/2019 per aver omesso di dichiarare immobili nella domanda per il reddito di cittadinanza. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non aver considerato il contrasto giurisprudenziale sulla natura del reato (pericolo concreto vs pericolo astratto) e per sostenere che l'omessa indicazione non aveva rilevanza concreta perché l'immobile era la sola casa di abitazione (quindi esente). Si sostiene che la condotta non abbia inciso sul diritto al beneficio. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non aver applicato la lex mitior derivante dall'abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza prevista dalla legge di Bilancio 2023 (abrogazione differita) e per non aver considerato un giudizio di legittimità costituzionale pendente e una procedura d'infrazione UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per ragioni preclusive (non dedotto in appello e quindi precluso in cassazione), oltre che manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivatamente ricostruito che uno degli immobili era distinto dalla casa di abitazione e che il patrimonio familiare superava la soglia rilevante. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la disposizione di abrogazione nella legge di Bilancio aveva efficacia differita e, inoltre, il d.l. 48/2023 (convertito) ha reintrodotto previsioni incriminatrici analoghe con una norma transitoria (art.13, comma 3) che salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti commessi fino al 31/12/2023. Perciò al momento del fatto e della decisione impugnata l'art.7 d.l. 4/2019 era applicabile. Ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. con mod.)
La norma incrimina le omissioni o false indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza; la Corte richiama il principio (Sez. U) che la condotta integra il reato solo se funzionale a ottenere un beneficio indebito o maggiore.
art. 2, comma 1, lett. b), punto 2), d.l. 4/2019
Usata dalla Corte di merito per valutare il valore del patrimonio immobiliare ai fini dell'esclusione del diritto al beneficio (soglia ISEE).
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)
Aveva disposto l'abrogazione della disciplina sul reddito di cittadinanza con efficacia differita; la Corte afferma che non può essere applicata anticipatamente rispetto alla data di efficacia prevista.
d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (conv. con mod. dalla L. 3 luglio 2023, n. 85), art. 8 e art. 13, comma 3
"al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"
La disposizione transitoria salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti sino al 31/12/2023 e reintroduce norme incriminatrici analoghe per i nuovi benefici, neutralizzando l'effetto immediato della lex mitior derivante dall'abrogazione differita.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato per l'onere di motivare e di esporre i dati di fatto necessari per consentire alla Corte di verifica; il ricorso generico non ha assolto a questo onere.
art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Norma sulla preclusione in cassazione per questioni non dedotte o dedotte per la prima volta rispetto al gravame di merito; motivazione utilizzata per escludere deduzioni formulate in cassazione ma non in appello.
art. 2 cod. pen. (lex mitior)
Principio generale secondo cui la legge penale più favorevole è applicabile; la Corte però afferma che non trova ingresso quando l'abrogazione ha efficacia differita e/o è espressamente derogata da norma transitoria che salva l'applicazione delle sanzioni.
Decisione Sezioni Unite n. 49686 del 13/07/2023
Stabilisce che l'omissione o la falsità nell'autodichiarazione integra il reato solo se funzionale a ottenere un beneficio indebito o maggiore; la Corte di cassazione richiama però che il ricorrente non ha dimostrato la rilevanza di tale principio al caso concreto.
art. 10 delle preleggi e art. 73, comma 3, Cost.
Richiamati nel dibattito sulla vacatio legis e la decorrenza dell'efficacia delle norme penali, ma non ritenuti ostativi all'applicazione della norma vigente fino alla data di efficacia dell'abrogazione.
Massime di principio
- Per preservare un motivo in Cassazione, esso deve essere dedotto tempestivamente nei gradi precedenti (appello); questioni sollevate per la prima volta in Cassazione sono inammissibili per preclusione ai sensi dell'art.606 c.p.p.
- Un ricorso generico e privo di esposizione di fatti rilevanti ai sensi dell'art.581 c.p.p. è dichiarato inammissibile: bisogna esporre chiaramente i dati di fatto e il nesso con il principio giurisprudenziale invocato.
- La lex mitior (applicazione della legge penale più favorevole) non si applica se l'abrogazione della norma ha efficacia differita e la legge successiva contiene disposizioni transitorie che salvaguardano l'applicazione delle sanzioni per fatti commessi entro un termine stabilito.
- Le disposizioni transitorie che espressamente salvano l'applicazione delle norme penali antecedenti sono ragionevoli e possono derogare all'automatica applicazione della lex mitior, salvo profili di incostituzionalità specifici.
- In reati con rilevanza patrimoniale per benefici pubblici, la verifica della concreta offensività si basa sul nesso tra omissione/falsità e l'ottenimento effettivo o l'aumento del beneficio; se la documentazione dimostra che il patrimonio superava le soglie di legge, la condotta è rilevante penalmente.
- La prova e la tempestualità degli atti (p.es. cessione di immobili dopo il fatto) sono determinanti: cambiamenti successivi non cancellano la rilevanza penale del fatto commesso in precedenza se la norma era vigente al momento del fatto.
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