Cassazione Penale, Sentenza n. 46539/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva riformato la decisione del G.U.P.: Cicerone impugnava la qualificazione delle condotte come estorsione (anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni), la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., la valutazione probatoria (intercettazioni e conversazioni), l'imputazione per trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione sugli aumenti per continuazione e la ricorrenza della recidiva; ha inoltre depositato motivi aggiunti richiamando decisioni collegate sul mancato riconoscimento della finalità mafiosa a carico di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e aspecifici. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione logica e coerente sulla qualificazione dei fatti come estorsione (anche in concorso ex art. 110 c.p.), sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per l'utilizzo del metodo mafioso, e sull'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) alla luce degli elementi probatori e delle circostanze del caso. Sono state inoltre respinte le censure sulla dosimetria della pena, sulle circostanze attenuanti e sulla recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite (3510 euro ciascuna più accessori). Va ricordato che la sentenza di appello aveva rideterminato la pena in anni 7 e mesi 6 di reclusione e multa di euro 3.000, con conferma delle statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Regola il concorso di persone nel reato; qui usato per valutare il concorso del terzo (Cicerone) nelle condotte estorsive.
art. 629 c.p.
Definizione del reato di estorsione; la Corte di appello ha ritenuto che gli elementi di violenza/minaccia e il fine di conseguire vantaggi ingiustificati fossero soddisfatti.
art. 393 c.p.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla cooperazione di più persone; utilizzato nella distinzione tra esercizio arbitrario delle ragioni e concorso in estorsione.
art. 416-bis.1 c.p.
Circostanza aggravante per l'uso del metodo mafioso; interpretata nel senso che è sufficiente che le modalità esecutive evocano in concreto la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche se la finalità non è direttamente di appartenere all'associazione.
art. 512-bis c.p.
Trasferimento fraudolento di valori: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie anche in assenza di prova che i beni provenissero da reato, ove lo spostamento sia idoneo a eludere misure di prevenzione o ad ostacolare l'accertamento patrimoniale.
art. 62-bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito aveva già concesso attenuanti in misura massima e le aveva ritenute equivalenti alla recidiva; in cassazione la doglianza è risultata generica e infondata.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Cassazione ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrarietà.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati o generici; norma invocata per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limiti del sindacato della Cassazione sulle valutazioni di fatto e sulla motivazione del giudice di merito; richiamata per ribadire che non è consentita una nuova valutazione delle prove.
art. 81 c.p.
Richiamato nei motivi relativi alla determinazione della pena e alle plurime contestazioni sulla continuazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure.
art. 99 c.p.
Riferito dalla difesa in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto la contestazione della recidiva ampiamente fondata nella lettura del capo di imputazione e della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito: i motivi che si limitano a una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; l'assenza di tale confronto conduce all'inammissibilità per genericità (art. 591 c.p.p.).
- Per distinguere esercizio arbitrario delle proprie ragioni da estorsione è decisivo l'elemento psicologico: se il terzo agisce anche per un interesse proprio (anche non patrimoniale) integra concorso in estorsione (art. 110 e 629 c.p.).
- L'aggravante 'metodo mafioso' (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta quando le modalità intimidatorie evocano la forza di intimidazione tipica dell'organizzazione mafiosa, anche se la finalità non coincide esattamente con l'appartenenza all'associazione.
- Il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) può essere ritenuto integrato anche se non è provata la provenienza illecita dei beni, quando la condotta è idonea a eludere misure di prevenzione o l'accertamento patrimoniale.
- I motivi nuovi depositati in cassazione non sanano l'inammissibilità dei motivi originari: non è consentito un differimento o ampliamento artificioso delle ragioni di impugnazione.
- Le critiche alla congruità della pena e alla valutazione delle circostanze rientrano, salvo manifesta illogicità o arbitrarietà, nella discrezionalità del giudice di merito e sono inammissibili in cassazione se si limitano a chiedere una diversa valutazione.
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