Cassazione Civile, Ordinanza n. 01052/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Una contribuente aveva proposto opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contro ruoli esattoriali e cartelle di pagamento emessi dall'agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da un ente locale e derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'opposizione era stata accolta dal giudice di pace, che aveva annullato le cartelle e condannato la sola Agenzia delle Entrate - Riscossione alle spese di lite, liquidate in Euro 560,00. La parte vittoriosa aveva appellato solo il capo sulle spese, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente applicato i parametri forensi, non riconoscendo il compenso per la fase istruttoria e ritenendo derogabili i minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il compenso per la fase istruttoria va riconosciuto quando vi sia stata, almeno, l'attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, attività ricompresa nella fase istruttoria dai parametri forensi. Ha inoltre ribadito che, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquidi i compensi secondo il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere sotto i valori minimi, che hanno carattere inderogabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato solo per qualificare l'opposizione proposta contro i ruoli e le cartelle come opposizione all'esecuzione
art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55
i compensi professionali vanno liquidati secondo le fasi ivi previste; la fase istruttoria comprende anche l'esame della documentazione prodotta dalla controparte
D.M. 8 marzo 2018 n. 37
modifica i parametri forensi e rende inderogabili i valori minimi in assenza di diversa convenzione tra le parti
art. 91 c.p.c.
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente
art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
richiamato come norma processuale denunciata per la motivazione della sentenza impugnata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione e sulla liquidazione delle spese
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nel regime dei parametri forensi applicabile ratione temporis, il giudice che liquidi le spese di lite non può scendere sotto i valori minimi previsti, salvo diversa convenzione tra le parti.
- La fase istruttoria del giudizio comprende, ai fini della liquidazione dei compensi, anche l'esame della documentazione prodotta dalla controparte; se tale attività è svolta, il relativo compenso va riconosciuto almeno nella misura minima.
- Una liquidazione delle spese che ometta la fase istruttoria pur in presenza di attività riconducibili ad essa, o che si discosti dai minimi inderogabili dei parametri, è censurabile per violazione della disciplina tariffaria applicabile.
- In sede di rinvio, il giudice deve procedere a una nuova liquidazione dell'intero giudizio conformandosi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.
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