Cassazione Civile, Ordinanza n. 02648/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti alla CTP un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per un reddito di capitale derivante dalla partecipazione del 95,50% in una s.r.l. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo decisivo l’annullamento dell’accertamento principale emesso a carico della società. In appello la CTR della Puglia aveva confermato l’annullamento dell’atto, valorizzando l’illegittimità dell’accertamento societario come antecedente logico-giuridico di quello del socio e facendo sostanziale rinvio alla decisione resa nel giudizio relativo alla società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR motivato per relationem alla sentenza relativa alla società senza indicare autonomamente gli elementi essenziali della controversia e le ragioni della decisione; 2) violazione degli artt. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992 e 295 c.p.c., per non avere la CTR sospeso il giudizio del socio in pendenza del giudizio sull’accertamento societario, che era ancora sub iudice in cassazione. Il contribuente intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, la motivazione per relationem è ammissibile solo se non si risolve in un mero rinvio alla sentenza collegata, ma riproduce e fa proprie, con autonoma valutazione critica, le ragioni decisive, così da consentire il controllo logico-giuridico della decisione. Inoltre, nel giudizio relativo al reddito di partecipazione del socio, separato da quello riguardante l’accertamento del reddito della società, il giudice deve sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della decisione sulla società, perché l’accertamento societario costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile; non è configurabile un giudicato riflesso utilizzabile prima della definitività della decisione sulla società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiesto un contenuto motivazionale idoneo a rendere percepibili le ragioni della decisione; il mero rinvio a un’altra sentenza non basta se non consente di individuare il percorso decisorio.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve esporre i motivi in fatto e in diritto; la motivazione per relationem è valida solo se integra autonomamente tali requisiti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente e la carenza degli elementi essenziali della sentenza determinano nullità deducibile in cassazione.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992
Nel contenzioso tributario la sospensione del processo è imposta quando la decisione dipende dall’esito di altra controversia pregiudiziale.
art. 295 c.p.c.
La causa pregiudicata va sospesa in presenza di un rapporto di necessaria dipendenza logico-giuridica dall’altra controversia.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Concorre con l’art. 295 c.p.c. a fondare la sospensione necessaria nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiama realmente, e fa proprie con autonoma valutazione, le ragioni decisive di un’altra decisione; non è sufficiente un rinvio meramente formale o riproduttivo.
- Quando il giudizio sul reddito del socio è separato da quello sull’accertamento del reddito della società, il primo deve essere sospeso fino al passaggio in giudicato della decisione sulla società, perché l’accertamento societario costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile.
- Non può essere valorizzato, ai fini della decisione sul socio, un giudicato non ancora formato sulla pretesa tributaria della società, neppure come giudicato riflesso.
- La nullità per motivazione apparente ricorre se dalla sentenza non è possibile ricostruire i passaggi essenziali dello svolgimento processuale e le ragioni in fatto e in diritto del dispositivo.
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