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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25530/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato al quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha applicato la custodia cautelare in carcere, riformando il precedente rigetto del G.I.P., in relazione a un delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, ritenuta capeggiata da altro soggetto, e al connesso reato-fine di traffico di circa 2 kg di cocaina, entrambi aggravati dall’agevolazione mafiosa. Il ricorso per cassazione ha articolato cinque censure: 1) mancanza di gravi indizi sul reato-fine, sostenendo che l’identificazione dell’indagato tramite il nickname "Cobra" fosse incerta e che un riferimento a euro 700,00 riguardasse l’acquisto di un telefono e non il pagamento della droga; 2) mancanza di gravi indizi sulla partecipazione all’associazione, perché il riesame avrebbe dato una lettura solo alternativa del compendio indiziario, valorizzando contatti episodici e non un vincolo stabile e durevole; 3) violazione del ne bis in idem, assumendo che i fatti fossero in realtà anteriori e sovrapponibili a una precedente imputazione relativa all’operazione "Molo 13"; 4) erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., perché non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza dell’idoneità agevolatrice delle condotte rispetto alla cosca mafiosa; 5) insussistenza delle esigenze cautelari, in ragione della breve durata delle condotte contestate e della loro risalenza temporale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze investissero essenzialmente valutazioni di fatto e una diversa lettura del materiale indiziario, non consentite nel giudizio di legittimità cautelare. Ha giudicato congrua e логica la motivazione del Tribunale del riesame sia sulla gravità indiziaria del reato-fine sia sulla partecipazione associativa, valorizzando le conversazioni intercettate, l’uso del nickname "Cobra", la vendita a credito della cocaina e la stabile inserzione dell’indagato nella rete di acquisto e distribuzione della sostanza. Ha escluso anche la violazione del ne bis in idem, rilevando la non sovrapponibilità temporale e fattuale con il precedente procedimento "Molo 13". Ha poi confermato la correttezza della motivazione sull’aggravante mafiosa e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando il pericolo concreto e attuale di recidiva e la doppia presunzione cautelare correlata al titolo associativo contestato.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Richiesto il vaglio dei gravi indizi di colpevolezza; in cassazione non è consentito rivalutare il merito della ricostruzione fattuale o lo spessore degli indizi se la motivazione del riesame è congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 274 c.p.p.

    Le esigenze cautelari devono risultare attuali e concrete; la Corte richiama la loro verifica in relazione al pericolo di reiterazione.

  • art. 275 c.p.p.

    La doglianza sulla misura custodiale è respinta perché il provvedimento impugnato ha motivato adeguatamente su proporzionalità, adeguatezza e pericolo di recidiva.

  • art. 310 c.p.p.

    È il rimedio utilizzato dal Pubblico Ministero per ottenere la riforma del rigetto cautelare emesso dal G.I.P.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L’aggravante mafiosa è ritenuta sussistente in base al collegamento funzionale delle condotte al contesto della cosca e alla consapevolezza dell’effetto agevolatore.

  • art. 649 c.p.p.

    Il divieto di ne bis in idem non è violato quando i fatti contestati non sono sovrapponibili per identità storico-naturalistica e risultano temporalmente e fattualmente distinti da quelli già giudicati.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il reato-fine di traffico di stupefacenti è ritenuto assistito da gravi indizi sulla base di intercettazioni, conversazioni e attribuzione del ruolo nell’approvvigionamento e nello spaccio.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte richiama il titolo associativo per affermare la doppia presunzione cautelare in ordine alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    La sintesi dei motivi di ricorso è svolta nei limiti strettamente necessari, come previsto dalla norma.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Disposto l’adempimento finale previsto dalla norma regolamentare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari personali, la Corte di cassazione controlla solo la presenza di una motivazione giuridicamente corretta, coerente e non manifestamente illogica, senza poter rivalutare gli elementi di fatto, il peso degli indizi o l’attendibilità delle fonti.
  • Le censure che si risolvono nella mera contrapposizione di una diversa lettura del compendio indiziario rispetto a quella accolta dal giudice del riesame sono inammissibili, anche se formalmente dedotte come vizio di motivazione o violazione di legge.
  • La partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso o comunque con finalità agevolative può essere desunta da una stabile inserzione dell’indagato nella rete operativa del sodalizio e dal contributo consapevole reso alle attività di approvvigionamento, custodia e distribuzione della droga.
  • L’aggravante dell’agevolazione mafiosa richiede che le condotte siano funzionalmente collegate al contesto criminale e che risulti la consapevolezza dell’effetto di agevolazione, desumibile anche da elementi fattuali e da precedenti procedimenti se logicamente valorizzati.
  • Il ne bis in idem non opera quando i fatti oggetto del nuovo procedimento non coincidono con quelli già giudicati, perché presentano un diverso segmento temporale o una diversa fisionomia storico-fattuale.
  • In presenza di un titolo cautelare che comporti la doppia presunzione di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere, il ricorrente deve superare una motivazione del riesame che dia conto in modo concreto e attuale del pericolo di recidiva; in mancanza, la misura resta confermata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariSpaccioConcussione
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacentiReati contro la PA
IstitutiNe bis in idem

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