Regolamento (UE) 2025/416
Regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione, del 29 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce in modo puntuale quali informazioni devono essere registrate nel book di negoziazione dai gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività ai fini della vigilanza delle autorità competenti. La disciplina uniforma contenuto, formato e codifiche dei dati, imponendo l’uso del formato JSON secondo ISO 20022 e di identificativi standardizzati per persone fisiche, persone giuridiche e cripto-attività. L’obiettivo è rafforzare il monitoraggio dell’integrità e della stabilità dei mercati, anche per prevenire e individuare abusi di mercato, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, formato e standard delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione europea, per i dati relativi a ciascun ordine in cripto-attività pubblicizzato tramite i loro sistemi e, per i dati conseguenti, alle operazioni eseguite in tutto o in parte. L’obbligo riguarda la messa a disposizione dell’autorità competente dei dettagli indicati negli articoli 2-15 e nell’allegato, in formato JSON conforme alla metodologia ISO 20022. Include anche alcuni dati on-chain elencati nella tabella 3 dell’allegato. Sono previste specifiche esclusioni/limiti solo in relazione a singoli campi e casi particolari (ad esempio quando un dato non è pertinente, con indicazione "NOAP", o quando non vi è decisione di investimento da parte di persona/algoritmo interno).
Norme tecniche di regolamentazione sul book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività
Il regolamento delegato attua il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando, in modo standardizzato e tecnicamente uniforme, quali dati devono essere conservati e resi disponibili alle autorità competenti in relazione agli ordini e alle operazioni su cripto-attività. La finalità dichiarata è consentire una vigilanza efficace, comparabile e coerente, anche ai fini dell’individuazione di abusi di mercato, tramite identificativi e formati comuni a livello europeo e internazionale.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. L’obbligo riguarda ogni ordine in cripto-attività pubblicizzato attraverso i sistemi della piattaforma e, in relazione all’esecuzione, le operazioni risultanti, oltre ad alcuni dati on-chain elencati nell’allegato. I dati devono essere messi a disposizione dell’autorità competente o accessibili a quest’ultima nel formato previsto dall’allegato, in JSON secondo la metodologia ISO 20022.
Architettura delle informazioni da registrare
L’articolo 1 rinvia agli articoli 2-15 e alle tabelle dell’allegato per individuare i dettagli da conservare. Il regolamento costruisce un quadro estremamente analitico che copre: identificazione delle controparti e dei soggetti interni responsabili, date e ore degli eventi, validità e restrizioni dell’ordine, priorità e sequenzialità, identificativo dell’ordine, eventi che incidono sull’ordine, tipo di ordine, prezzi, istruzioni, codice operazione e fasi di negoziazione. L’allegato, inoltre, stabilisce la struttura dei campi, i codici utilizzabili e i formati tecnici per garantire interoperabilità e standardizzazione.
Identificazione delle parti e dei soggetti responsabili
Per gli ordini immessi in piattaforma devono essere identificati il partecipante persona giuridica o fisica, il cliente per conto del quale opera il partecipante, la persona o l’algoritmo interno responsabile della decisione di investimento e quello responsabile dell’esecuzione. Se la decisione di investimento è assunta da più persone, va registrata quella con responsabilità primaria. La registrazione dell’identità interna è richiesta solo quando la decisione è presa per conto del partecipante o di un cliente in base a mandato discrezionale.
Identificazione di persone fisiche, persone giuridiche e cripto-attività
Per le persone fisiche il regolamento impone una regola di identificazione rigorosa: codice paese alpha-2 ISO 3166-1 della cittadinanza più identificativo nazionale del cliente secondo i livelli di priorità dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590. Sono disciplinati i casi di doppia cittadinanza SEE, cittadinanza non SEE e presenza di cittadinanze SEE e non SEE; inoltre, se la residenza è in un paese diverso da quello di cittadinanza, va registrato anche il paese di residenza. Per le persone giuridiche si usa il LEI conforme alla norma ISO 17442; per le cripto-attività si usa il DTI o un identificativo alternativo ammissibile, secondo i rinvii normativi richiamati dal regolamento.
Regole su capacità di negoziazione, validità e priorità degli ordini
Il regolamento richiede di registrare la capacità di negoziazione del partecipante, distinguendo le ipotesi di matched principal, scambio con fondi o altra capacità. Devono essere registrate le date e ore degli eventi rilevanti e i periodi di validità dell’ordine, con le relative restrizioni. Nei sistemi che utilizzano priorità prezzo-tempo, dimensione-tempo o combinazioni delle due, devono essere registrate la marcatura temporale prioritaria, i quantitativi rilevanti per la priorità e un numero sequenziale per ciascun evento.
Codice ordine, eventi e stati dell’ordine
Ogni ordine deve avere un codice identificativo individuale, unico per book di negoziazione, giorno di negoziazione e cripto-attività, valido dal momento della ricezione fino alla rimozione dal book, compresi gli ordini respinti. Il regolamento disciplina anche i SOIF, gli ordini impliciti e gli ordini inoltrati ad altre sedi, imponendo la conservazione dei dettagli pertinenti e del collegamento strategico. Devono inoltre essere tracciati tutti gli eventi che modificano lo stato dell’ordine, inclusi nuovi ordini, modifiche, sostituzioni, annullamenti, rifiuti, scadenze, esecuzioni parziali o integrali.
Tipologia, prezzi, quantità e istruzioni
Per ciascun ordine va registrato il tipo di ordine secondo la classificazione propria della piattaforma e la tipizzazione generale come ordine con limite di prezzo o ordine stop. Il sistema di campi tecnici dell’allegato dettaglia poi la registrazione di tutti i prezzi rilevanti, del prezzo limite, del prezzo di stop, del prezzo dell’operazione, della valuta e della misura del prezzo, nonché delle quantità iniziali, residue, esposte, negoziate e delle eventuali soglie minime o condizioni di esecuzione. Devono essere registrate anche le istruzioni specifiche relative all’ordine, inclusi indicatori come solo passivo, prevenzione dell’auto-esecuzione e passivo/aggressivo.
Codice operazione e fasi di negoziazione
Ogni operazione risultante da un’esecuzione totale o parziale dell’ordine deve essere identificata da un codice individuale. Il regolamento richiede inoltre la registrazione delle fasi di negoziazione in cui l’ordine è stato presente nel book, nonché del prezzo e del volume indicativi d’asta quando applicabili. Su richiesta dell’autorità competente, devono essere comunicati i dettagli tecnici ulteriormente specificati nel campo dedicato dell’allegato.
Dati on-chain
La tabella 3 dell’allegato introduce un set separato di dati on-chain: hash dell’operazione, indirizzi del portafoglio, indirizzi di smart contract, marcatura temporale del blocco, quantità/offerta totale corrente, identificativo del token, canone di rete, limite del canone, dataSize, campi "To" e "From", valuta e numero di registrazione dell’operazione. Tali informazioni servono a collegare in modo verificabile la componente on-chain con quella off-chain della segnalazione.
Protezione dei dati
Nei considerando la Commissione evidenzia che la raccolta dei dati personali è funzionale alla vigilanza dei mercati e alla prevenzione degli abusi, ma deve restare limitata a quanto necessario e sufficiente. Il trattamento dei dati contenuti nei registri deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del principio di minimizzazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e formato delle registrazioni
L’articolo 1 impone ai prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di tenere a disposizione dell’autorità competente, per ciascun ordine in cripto-attività pubblicizzato attraverso i loro sistemi, i dettagli previsti dagli articoli 2-15, nel formato indicato nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato. I dati devono essere registrati in JSON secondo la metodologia ISO 20022.
Identificazione delle parti dell’ordine
L’articolo 2 disciplina l’identificazione del partecipante che immette l’ordine, del cliente per conto del quale l’ordine è immesso, nonché della persona o dell’algoritmo responsabile della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’ordine. Se la decisione è assunta da più persone, va indicata quella con responsabilità primaria; l’identificazione della persona o dell’algoritmo interno è richiesta solo se la decisione è presa per conto del partecipante o del cliente in base a mandato discrezionale.
Identificazione delle persone fisiche
L’articolo 3 stabilisce che le persone fisiche siano identificate tramite la concatenazione del codice paese alpha-2 ISO 3166-1 corrispondente alla cittadinanza e dell’identificativo nazionale del cliente secondo l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590, secondo un ordine di priorità. Se la persona ha più cittadinanze SEE, si usa il primo codice in ordine alfabetico; se ha cittadinanza di un paese non SEE, si usa l’identificativo con massima priorità del campo "Tutti gli altri paesi"; se ha sia cittadinanza SEE sia non SEE, si usa quella SEE. È inoltre registrato il paese di residenza quando diverso da quello di cittadinanza. Sono previste regole di formattazione del nome e, in caso di identificativo basato su CONCAT, la combinazione data di nascita/nome/cognome.
Identificazione di persone giuridiche e cripto-attività
L’articolo 4 prevede l’uso del LEI per le persone giuridiche e del DTI per le cripto-attività, secondo le condizioni richiamate dal regolamento delegato adottato a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114. È richiesto che il LEI sia conforme alla norma ISO 17442 e presente nella banca dati internazionale competente.
Capacità di negoziazione, data/ora e validità degli ordini
Gli articoli 5-7 disciplinano la registrazione della capacità di negoziare del partecipante, della data e ora degli eventi rilevanti e dei periodi di validità e restrizioni degli ordini. Le marcature temporali devono essere conservate per gli eventi indicati e per ciascun periodo di validità.
Priorità, numerazione sequenziale e identificativo ordine
L’articolo 8 impone la registrazione della marcatura temporale prioritaria, dei quantitativi che determinano la priorità nei sistemi dimensione-tempo e di un numero sequenziale per ciascun evento. L’articolo 9 richiede un codice identificativo individuale per ciascun ordine, unico per book di negoziazione, giorno di negoziazione e cripto-attività, valido dalla ricezione sino alla rimozione dell’ordine; disciplina inoltre SOIF, ordini impliciti e strategie di routing.
Eventi, tipo ordine, prezzi e istruzioni
Gli articoli 10-13 richiedono la registrazione degli eventi che incidono sugli ordini, del tipo di ordine, della classificazione come limite di prezzo o stop, di tutti i prezzi rilevanti e di tutte le istruzioni ricevute per ciascun ordine.
Codice operazione e fasi di negoziazione
L’articolo 14 prevede un codice identificativo individuale per ciascuna operazione derivante dall’esecuzione totale o parziale di un ordine. L’articolo 15 impone di registrare le fasi di negoziazione e, in caso di asta, il prezzo e il volume indicativi; su richiesta dell’autorità competente, i dettagli da comunicare sono quelli indicati dal medesimo articolo.
Allegato: campi e codifiche tecniche
L’allegato definisce le regole di formattazione e i codici da usare nelle tabelle 2 e 3: tipologie di dato (LEI, DTI, MIC, ISIN, CFI, codici paese, date/ora ISO 8601, importi decimali), campi relativi al book di negoziazione (parti dell’ordine, capacità di negoziazione, data/ora, validità, priorità, identificazione ordine, eventi, tipo ordine, prezzi, quantità, istruzioni, stato, strategie, codice operazione, fasi di negoziazione, prezzo e volume d’asta) e una tabella 3 sui dati on-chain (hash operazione, indirizzi wallet e smart contract, timestamp, quantità/offerta, identificativo token, canone di rete, limite del canone, dataSize, campi To/From, valuta, numero di registrazione dell’operazione).
Protezione dei dati e minimizzazione
Nei considerando si sottolinea che i dati personali devono essere trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del principio di minimizzazione, conservando solo le informazioni necessarie e sufficienti per la valutazione della conformità e per il monitoraggio degli ordini e delle operazioni.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 16 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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