Cassazione Civile, Ordinanza n. 35352/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore ferroviario)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione di un fondo privato da parte dell'amministrazione ferroviaria in forza di un decreto prefettizio al quale non era seguita un'espropriazione. I proprietari avevano chiesto il risarcimento dei danni per l'irreversibile trasformazione del terreno. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il diritto al risarcimento per equivalente, quantificando il valore del bene come se avesse un potere edificatorio, pur risultando dalla consulenza tecnica che l'area era destinata a "zona verde privata di rispetto"; aveva inoltre riconosciuto un'indennità per occupazione legittima commisurata agli interessi legali annui sul valore del terreno. La società ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 2043 c.c. e 32, 37, 42-bis, 43 d.P.R. 327/2001, oltre a vizio motivazionale, perché il valore del bene era stato determinato sulla base di aree edificabili limitrofe, nonostante l'assenza di edificabilità dell'area; (2) violazione delle medesime norme e vizio motivazionale, perché l'indennità di occupazione legittima era stata calcolata come percentuale del risarcimento del danno e non dell'indennità di espropriazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in ipotesi di occupazione illegittima con irreversibile trasformazione del suolo, il risarcimento va parametrato al valore di mercato del bene, da determinarsi secondo le sue caratteristiche giuridiche e urbanistiche; nel caso concreto, però, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la scelta di attribuire all'area un potere edificatorio, nonostante le contrastanti risultanze peritali e la destinazione urbanistica a verde privato di rispetto. L'erronea individuazione del valore del bene ha travolto anche la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima; inoltre, la base di calcolo dell'indennità doveva essere l'indennità di espropriazione, non il risarcimento del danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come base della responsabilità aquiliana per l'illecito spossessamento e per il risarcimento del danno da occupazione illegittima
artt. 32, 37, 42-bis e 43 d.P.R. 327/2001
richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla quantificazione del danno e dell'indennità nell'ambito dell'occupazione/espropriazione per pubblica utilità
art. 50 d.P.R. 327/2001
richiamato per affermare che l'indennità di occupazione legittima va commisurata all'indennità di espropriazione
art. 16, comma 4, lett. b), l. 867/1971
richiamato nel ragionamento peritale sul criterio di stima del terreno, con riferimento al valore agricolo medio della coltura più redditizia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro formale delle censure per violazione di legge
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
Massime di principio
- Nelle controversie per occupazione illegittima di suoli con irreversibile trasformazione del fondo, il risarcimento per equivalente va commisurato al valore di mercato del bene, determinato in base alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche e, in particolare, alla sua concreta classificazione urbanistica.
- Se nel giudizio di merito risultano consulenze tecniche contrastanti, il giudice può aderire all'una o all'altra conclusione, ma deve motivare in modo specifico le ragioni della scelta, soprattutto quando vi siano chiarimenti successivi del consulente che modifichino il precedente apprezzamento.
- La riconoscibilità dell'edificabilità legale di un suolo dipende dalla sua destinazione urbanistica; non è consentito attribuire un potere edificatorio in contrasto con vincoli di destinazione che lo escludano o lo limitino, senza un'adeguata verifica e motivazione.
- L'indennità di occupazione legittima, nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, va calcolata in percentuale sull'indennità di espropriazione e non sul risarcimento del danno.
- L'erronea individuazione del valore del bene occupato incide anche sulla quantificazione delle somme accessorie o ulteriori fondate su quel valore, imponendo il rinnovo della valutazione economica in sede di rinvio.
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