Cassazione Penale, Sentenza n. 40703/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'unico motivo dedotto dal ricorrente è l'omessa assunzione della prova decisiva rappresentata dalla sentenza civile n. 745/2022, pubblicata il 28/03/2022, nella quale il nuovo amministratore di sostegno, Bacchetti Elena, ingiungeva a Bacchetti Silvano il pagamento di euro 269.950,00. Il ricorrente sostiene che quella pronuncia civile avrebbe dovuto essere considerata ex art. 129 cod. proc. pen. nel senso del favor rei, perché dimostrerebbe che le somme oggetto dell'imputazione furono ripartite e condivise dai familiari e quindi sarebbe venuto meno l'elemento soggettivo o materiale del reato di peculato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è che l'imputato, in sede di appello, aveva concordato la pena e rinunciato ai motivi di gravame diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio; perciò la cognizione del giudice d'appello e del giudice di legittimità è limitata ai motivi non rinunciati. La giurisprudenza di legittimità richiamata stabilisce che, ove vi sia rinuncia nelle sedi precedenti nell'ambito del concordato processuale, non è consentito riproporre in cassazione le questioni abbandonate. Conseguentemente il ricorso che riproponeva la questione rinunciata è stato ritenuto inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 4.600,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come base per il principio del favor rei (valutazione di cause estintive o di non punibilita), ma la Corte ha ritenuto che, dato il regime di rinuncia al gravame esercitato con il concordato, non sussisteva l'obbligo del giudice di secondo grado o della cassazione di motivare sull'eventuale causa di non procedere richiamata ai fini di art. 129
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 (Bouachra)
Principio secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta di pena concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art. 129 c.p.p. quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione; la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia
Giurisprudenza: Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, depositata 08/05/2023 (Fazio)
Conferma che il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato in cassazione riproponendo questioni già rinunciate con il medesimo concordato; le questioni oggetto di giudicato sostanziale non sono riapribili dal ricorso per cassazione
Massime di principio
- Se in appello l'imputato concorda la pena e rinuncia a specifici motivi di gravame, non potrà poi sollevare in cassazione le questioni oggetto di quella rinuncia: la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
- La presenza di una successiva pronuncia civile favorevole all'imputato o indicativa di una diversa ripartizione patrimoniale non è automaticamente utilizzabile in cassazione per superare una rinuncia processuale già effettuata nelle sedi precedenti; tali elementi dovevano essere tempestivamente dedotti nelle fasi processuali opportune.
- Il principio del favor rei (art. 129 c.p.p.) può incidere sulla responsabilità penale solo se la relativa causa o prova viene effettivamente proposta e valutata nel processo penale; non è ammissibile usarlo per eludere le conseguenze di una rinuncia concordata.
- Chi stipula un concordato processuale o accetta una pena concordata deve valutare attentamente quali questioni lascia irrevocabilmente cadere; per preservare questioni essenziali occorre esprimerle e non rinunciarvi espressamente.
- Ricorsi per cassazione che ripropongono questioni già deliberate o rinunciate nelle precedenti sedi sono a rischio di inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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