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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22944/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Verona gli ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato aggravato di furto in abitazione. Dal testo emerge che il ricorso lamentava l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte osserva che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta non rientra in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    Viene richiamato come parametro del proscioglimento che il ricorrente assumeva essere stato omesso dal giudice, ma la relativa doglianza è ritenuta non deducibile nel ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in caso di inammissibilità colpevole, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio della condanna alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ambiti è inammissibile.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento la censura relativa alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale motivo non rientra tra quelli consentiti dalla legge.
  • L'inammissibilità manifesta del ricorso consente la definizione de plano del procedimento di legittimità e comporta, oltre alle spese processuali, il versamento alla Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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