Ordinanza n. 206/2026 - Venezia, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Dirigente del Settore Servizi in campo ambientale – Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale – U.O. A.I.A. Provinciali, di diffida alla eliminazione delle inottemperanze alle prescrizioni AIA e contestuale sospensione dell’attività dell’impianto di cogenerazione del 24.11.2025, REGISTRO UFFICIALE - -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data; - degli atti e provvedimenti tutti presupposti, connessi e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.P.A. il 13\3\2026, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del parere medico – legale dd. -OMISSIS- – -OMISSIS-, a firma della dott.ssa -OMISSIS-, di Verona, allegato alla Nota dello Studio Legale -OMISSIS- dd. 02.10.2025, nella Nota -OMISSIS- Verona 19.11.2025, prot. n. -OMISSIS-, nella Nota Provincia di Verona 21.10.2025, prot. n. -OMISSIS-, nelle misurazioni fonometriche e corrispondenti esiti di cui alla Nota ARPAV Verona 23.10.2025, prot. -OMISSIS-, negli allegati a tale Nota, costituiti dai Rapporti di prova n. -OMISSIS-; nelle Controdeduzioni ARPAV Verona dd. 06.06.2025, prot. n. -OMISSIS-, nella Nota - Parere Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 “-OMISSIS-” dd. 07.01.2026, prot. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida all’eliminazione delle inottemperanze alle prescrizioni AIA e contestuale sospensione dell’attività dell’impianto di cogenerazione, nonché gli atti presupposti e connessi; con motivi aggiunti, ulteriori pareri, misurazioni fonometriche e atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento provinciale del 24 novembre 2025 con cui le è stata intimata l’eliminazione delle inottemperanze alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale ed è stata contestualmente sospesa l’attività dell’impianto di cogenerazione. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione a un parere medico-legale, a misurazioni fonometriche e ai relativi rapporti di prova, nonché a pareri e controdeduzioni di ARPAV e del Dipartimento di prevenzione dell’ULSS. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di legittimità dedotti né sviluppa una valutazione di merito sulle censure.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati e non ha deciso nel merito i motivi, riservando ogni ulteriore decisione in rito e nel merito. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della società potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza pubblica è stata fissata al 25 giugno 2026, impregiudicata l’efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
In luogo della sospensione cautelare, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza di merito quando tale misura assicura adeguata tutela alle esigenze cautelari; nel frattempo resta efficace il provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La Segreteria deve oscurare le generalità delle persone fisiche controinteressate quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la protezione dei dati personali e l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, il giudice amministrativo può avvalersi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- La fissazione accelerata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non anticipa la decisione sui motivi di ricorso e lascia impregiudicate le questioni di rito e di merito.
- L’adozione della misura di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a. comporta, salvo diversa statuizione, la permanenza dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati fino alla decisione cautelare o di merito.
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