Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/09/2019 n. 5543 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Rigetto Istanza Sospensione Sanzioni Amministrative - Condotta penalmente rilevante del professionista - Mancata prova della denuncia di illecito all'autorità Giudiziaria e del versamento delle somme al professionista - Legittimità del rigetto - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istanza di sospensione è stata rigettata. Il rigetto è stato ritenuto legittimo perché il contribuente non ha fornito la prova della denuncia penale all'autorità giudiziaria né quella del versamento delle somme al professionista. La responsabilità del professionista, se non adeguatamente documentata nei modi richiesti, non è quindi sufficiente a sospendere le sanzioni amministrative.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha chiesto la sospensione delle sanzioni sostenendo, in sostanza, che l'omesso o ritardato versamento fosse imputabile al professionista incaricato degli adempimenti fiscali. Per ottenere la sospensione, tuttavia, avrebbe dovuto dimostrare sia di aver presentato una denuncia penale nei confronti del professionista per la condotta illecita, sia di avergli effettivamente versato le somme necessarie all'adempimento.

Norme richiamate

  • Legge 11 ottobre 1995, n. 423

    La norma consente, in determinate condizioni, di chiedere la sospensione della riscossione delle sanzioni quando l'omesso versamento sia riconducibile alla condotta illecita del professionista incaricato. La sospensione richiede però la prova degli specifici presupposti previsti dalla legge, tra cui la denuncia penale e l'avvenuto versamento delle somme al professionista.

  • Cassazione, ordinanza n. 1473/2013

    La giurisprudenza conferma che la sospensione non può essere riconosciuta in assenza della prova della denuncia del professionista all'autorità giudiziaria e del versamento a quest'ultimo delle somme destinate agli adempimenti fiscali.

Massime di principio

  • Il contribuente non può ottenere la sospensione delle sanzioni limitandosi ad affermare che l'inadempimento è stato causato dal professionista: deve fornire prove documentali concrete.
  • Quando si invoca la responsabilità penale o illecita del professionista, è essenziale dimostrare tempestivamente la presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria.
  • Occorre conservare e produrre la prova dei pagamenti effettuati al professionista o comunque della messa a sua disposizione delle somme necessarie al versamento.
  • L'affidamento degli adempimenti fiscali a un intermediario non trasferisce automaticamente al professionista la responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria; senza la prova dei requisiti di legge, il contribuente resta esposto alle sanzioni.
  • La mancata dimostrazione anche di uno dei presupposti richiesti può giustificare il rigetto dell'istanza di sospensione, ferma restando la possibilità di agire separatamente contro il professionista per il risarcimento del danno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.