Cassazione Civile, Ordinanza n. 21444/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica doganale parziale svolta nei confronti di una società importatrice, alla quale veniva contestata l’evasione di diritti doganali relativi a importazioni di banane fresche da Paesi ACP effettuate tra il 1997 e il 2000. Secondo l’Ufficio, le operazioni di importazione erano state artificiosamente strutturate mediante vendita simulata della merce a numerosi operatori del settore, con utilizzo indebito di titoli di importazione AGRIM e conseguente fruizione di dazi agevolati non spettanti. Veniva anche trasmessa notizia di reato alla Procura; il procedimento penale si concludeva con decreto di archiviazione. Gli atti di recupero dei maggiori dazi venivano poi impugnati dai destinatari, e la CTP/CTR riteneva maturata la prescrizione triennale. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sulla decorrenza della prescrizione, sostenendo che il termine non fosse decorso per le operazioni anteriori al triennio rispetto alla notizia di reato, perché la pretesa doganale non poteva essere azionata prima dell’emersione delle responsabilità penali. Con il secondo motivo sosteneva invece che la notizia di reato avesse sospeso il termine prescrizionale per tutta la durata del procedimento penale, con nuova decorrenza solo dalla conclusione dello stesso, indipendentemente dall’esito e dagli elementi concretamente utilizzati dall’Amministrazione. I contribuenti proponevano anche ricorsi incidentali, uno per omesso esame di un fatto decisivo e altri per vizi del contraddittorio e della motivazione degli atti, ma tali ricorsi sono stati ritenuti inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di un intimato per omessa rinnovazione della notifica. Nel merito ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia, confermando che le operazioni doganali contabilizzate oltre tre anni prima della trasmissione della notizia di reato erano comunque prescritte. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la notizia di reato sospende il termine di prescrizione per l’accertamento dei maggiori dazi e che, dalla conclusione del procedimento penale mediante decreto di archiviazione, decorre un nuovo termine triennale, a prescindere dall’utilizzo in sede tributaria degli elementi istruttori acquisiti nel procedimento penale. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili perché proposti da parti risultate vittoriose in appello su questioni assorbite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le questioni assorbite e per le spese.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
richiamato in tema di decorrenza della prescrizione, ma ritenuto non decisivo a fronte della disciplina speciale doganale e della sospensione connessa alla notizia di reato
art. 84 TULD (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
la Corte lo interpreta nel senso che, quando il mancato pagamento dei dazi abbia causa da reato, il termine di prescrizione resta sospeso per la durata del procedimento penale e ricomincia a decorrere dal provvedimento conclusivo di tale procedimento, anche se è un decreto di archiviazione
art. 11 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
richiamato come base normativa interna del recupero/accertamento doganale e del raccordo con la disciplina prescrizionale
art. 3 Reg. (CEE) n. 1697/79
richiamato nel quadro normativo sul recupero a posteriori dei dazi
art. 221, par. 3, Reg. (CEE) n. 2913/92 (CDC)
stabilisce il termine triennale di comunicazione al debitore e la sospensione solo per i ricorsi previsti dall’art. 243 CDC
art. 221, par. 4, Reg. (CEE) n. 2913/92 (CDC)
consente la comunicazione oltre il termine triennale quando l’obbligazione doganale deriva da un atto penalmente perseguibile; la Corte afferma che la disciplina interna integra il regime eurounitario quanto alla prescrizione
art. 243 CDC
richiamato per il diverso caso di sospensione del termine in pendenza di ricorso amministrativo/doganale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo
art. 291 c.p.c.
la mancata rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte comporta inammissibilità del ricorso nei confronti della parte non ritualmente intimata
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nei motivi incidentali sul contraddittorio endoprocedimentale, ma i ricorsi incidentali sono dichiarati inammissibili
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione alla prova dell’invito al pagamento
Massime di principio
- In materia di dazi doganali, quando il mancato pagamento derivi da un fatto astrattamente perseguibile penalmente, la trasmissione della notizia di reato entro il termine triennale impedisce la maturazione della prescrizione e sospende il suo decorso per tutta la durata del procedimento penale.
- Il provvedimento conclusivo del procedimento penale, anche se si tratta di decreto di archiviazione, segna il dies a quo di un nuovo termine di prescrizione per il recupero dei maggiori dazi.
- La sospensione della prescrizione doganale dipende dall’esistenza e dalla pendenza del procedimento penale scaturito dalla notizia di reato, non dall’effettivo utilizzo in sede tributaria degli elementi istruttori acquisiti nel procedimento penale.
- L’interpretazione della disciplina doganale non può trasformare la sospensione in una valutazione ex post dell’utilità probatoria del procedimento penale: rileva il fatto processuale della notizia di reato e della successiva definizione del procedimento.
- Se la notizia di reato è trasmessa quando il termine triennale è già spirato, il recupero a posteriori non può essere legittimato dalle indagini successive per le operazioni già prescritte al momento dell’inoltro.
- Nel ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione della notifica ordinata dalla Corte comporta inammissibilità limitatamente al rapporto processuale della parte non ritualmente evocata, nei giudizi con cause scindibili.
- Il ricorso incidentale è inammissibile se proposto da una parte che non risulta soccombente sulle questioni che intende far riesaminare, salvo la riproposizione davanti al giudice di rinvio in caso di cassazione con rinvio.
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