Cassazione Penale, Ordinanza n. 20820/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in riforma di una condanna di primo grado, lo aveva assolto dal reato di falso relativo a una patente di guida, ritenendo configurabile un falso grossolano. Pur avendo assolto l'imputato, la corte di merito aveva anche disposto il sequestro e la distruzione della patente sequestrata, integrando il dispositivo ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Il ricorrente ha censurato tale integrazione, sostenendo che si trattasse di una non consentita correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, osservando che l'assoluzione era fondata non sull'insussistenza materiale del falso, ma sull'inidoneità del falso, per la sua immediata percepibilità da chiunque, a ledere il bene giuridico tutelato. Ha quindi considerato la correzione del dispositivo, nella parte in cui ometteva la confisca della patente contraffatta, come atto dovuto ex art. 240 c.p., non implicante ulteriori valutazioni. Ha inoltre rilevato che l'imputato non avrebbe comunque potuto ottenere un vantaggio dall'accoglimento del ricorso, poiché il documento contraffatto doveva essere confiscato e distrutto e non restituito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
Consente la correzione di errori materiali del dispositivo quando l'integrazione si risolve in un atto dovuto e non comporta nuove valutazioni logico-giuridiche.
art. 240 c.p.
La cosa contraffatta deve essere confiscata e distrutta; la confisca del bene falso è conseguenza dovuta, non rimessa alla disponibilità dell'imputato.
Massime di principio
- Quando la motivazione della sentenza chiarisce che l'assoluzione deriva dall'inidoneità offensiva del falso e non dalla mancanza di alterazione materiale del documento, è legittima l'integrazione del dispositivo per disporre la confisca del bene contraffatto.
- La correzione del dispositivo è ammissibile se si limita a rendere esplicito un effetto già imposto dalla decisione e dalla legge, senza introdurre nuove valutazioni di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando la censura attiene a un preteso errore materiale privo di concreto pregiudizio per il ricorrente, specie se il bene sequestrato non potrebbe comunque essere restituito perché soggetto a confisca e distruzione.
- In presenza di documenti contraffatti, il giudice può disporne la confisca anche in esito a una pronuncia assolutoria fondata sulla grossolanità del falso, poiché la confisca attiene alla destinazione del bene e non alla responsabilità penale per il falso.
- rami?
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