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Sentenza

Sentenza n. 491/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.712/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202502800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 712/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, relativa al pagamento mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero a corrispondere a una ricorrente euro 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e all'altro ricorrente euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, è stato chiesto di ordinare il pagamento, nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e condannare il Ministero alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa. Il giudice ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, le somme indicate nel titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dai ricorrenti non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere ricalcolate sulla base del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e degli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e, se dovuto, contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l'azione per il recupero coattivo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine era trascorso.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Gli interessi devono essere determinati quanto a misura e decorrenza secondo il titolo e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, unitamente all'art. 93 c.p.c., la regolazione delle spese e la distrazione in favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'eventuale onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha natura costitutiva del credito, ma serve a renderne possibile il soddisfacimento; la misura del credito deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: quest'ultima deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la disciplina applicabile.
  • Prima di promuovere il recupero coattivo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo esecutivo, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico la cui attività rientra nei compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica, non è dovuto uno specifico compenso per l'esercizio delle funzioni di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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