Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17349/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per i reati di riciclaggio e ricettazione. Il ricorrente deduce: nullità per contraddittorietà e travisamento della prova (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che le dichiarazioni di Cavallaro non individuavano con certezza il "Massimo" come lui; mancata motivazione sull'elemento soggettivo dei reati (attribuzione ad altri, Saitta, della detenzione degli organi motore); mancata esclusione della responsabilità per l'operazione di alterazione del telaio/blocco motore (richiesta di non imputazione per riciclaggio o, in subordine, riqualificazione ex art. 648 c.p.); e motivazione insufficiente sulla recidiva/menozione per non incrementare la pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte d'Appello ha motivato adeguatamente: la disponibilità del magazzino di via Guglielmini è risultata da videosorveglianza, localizzazione GPS e dalle dichiarazioni di Cavallaro che indicavano l'accordo di affitto con Pileri e il pagamento del canone; l'elemento soggettivo è stato dimostrato dalle immagini che riprendevano Pileri mentre illustrava le modalità di smembramento della Fiat 500 e dalle intercettazioni che collegano la detenzione dei blocchi motore a Pileri; l'abrasione della matricola dell'organo motore è stata compiuta nel periodo di disponibilità del bene da parte di Pileri e integra il reato di riciclaggio; e la recidiva è stata valutata e giustificata con riferimento ai precedenti e alla nuova condotta. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (Cordaro Gaetano: €3.686,00 oltre accessori; Vedi S.p.A.: €3.686,00 oltre accessori). Sentenza resa il 28/02/2023.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)

    Riferimento procedurale: il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la previsione normativa che ha modificato temporaneamente modalità di svolgimento del processo.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Motivo di ricorso invocato (nullità per contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova). La Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse fondata perché la motivazione di merito era coerente con le risultanze probatorie.

  • art. 648 c.p.

    Norma relativa ai delitti connessi a ricettazione/impiego di cose provenienti da reato; il ricorrente chiedeva, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi di questa norma. La Corte ha ritenuto che l'alterazione della matricola (abrasione) costituisse invece condotta idonea a integrare il reato di riciclaggio e non mera ricezione riqualificabile come previsto dall'art. 648.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le conseguenze economiche per il ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La disponibilità materiale di un luogo (magazzino) può essere desunta congiuntamente da diverse prove (videosorveglianza, localizzazione GPS, dichiarazioni di terzi che attestino accordi di affitto e pagamenti): la valutazione complessiva degli elementi può prevalere su singole incertezze nominali.
  • In sede di legittimità la Corte di Cassazione non riesamina i fatti ma verifica la logica e la coerenza della motivazione: le censure che chiedono una rivalutazione fattuale sono inammissibili o manifestamente infondate se la motivazione è congrua e supportata da elementi probatori.
  • Per l'elemento soggettivo di reati come riciclaggio e ricettazione, condotte dimostranti partecipazione attiva (es. illustrare lo smembramento, occuparsi della detenzione o della vendita) possono essere ritenute idonee a provare la coscienza e volontà richieste dal reato anche se esistono dichiarazioni alternative di altri coimputati.
  • L'alterazione degli identificativi (es. abrasione della matricola o del telaio) è un'operazione tipica idonea ad integrare il reato di riciclaggio, poiché diretta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene.
  • La recidiva e la sua incidenza sulla pena richiedono una motivazione che colleghi i precedenti e la nuova condotta alla maggiore capacità a delinquere: il richiamo ai precedenti con specifico apprezzamento sulla nuova condotta è sufficiente se adeguatamente argomentato.
  • In casi simili è determinante documentare la disponibilità materiale e temporale del bene, i comportamenti concreti tenuti dall'imputato e la corrispondenza tra questi elementi e le risultanze tecniche (sequestro, perizie, intercettazioni, video), poiché la somma di tali elementi forma la base della motivazione che la Cassazione verifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.