Cassazione Civile, Ordinanza n. 37178/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2005-2008 nei confronti di una società operante come agenzia di mediazione immobiliare, con recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza, aveva ritenuto riferibili all'attività sociale le movimentazioni bancarie risultate ingiustificate su conti correnti intestati al socio unico e amministratore, nonché su libretti di risparmio intestati alla convivente del medesimo, valorizzando la ristretta compagine sociale, l'esiguità dei redditi dichiarati dal socio e l'assenza di spiegazioni convincenti sulla provenienza delle somme. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudizio era stato celebrato senza il necessario litisconsorzio con il socio unico, in relazione alla pretesa unitarietà dell'accertamento e alla presunta distribuzione degli utili extracontabili; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 32 e 33 d.P.R. 600/1973 e 51 e 7 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'Amministrazione aveva illegittimamente imputato alla società i movimenti dei conti intestati a terzi senza fornire presunzioni gravi, precise e concordanti della fittizietà delle intestazioni, e che la CTR non aveva considerato le giustificazioni documentali offerte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso, quanto al primo motivo, la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra società di capitali e socio, anche in presenza di compagine ristretta o socio unico, chiarendo che il principio affermato dalle Sezioni Unite sull'unitarietà dell'accertamento riguarda società di persone e associazioni, non le società di capitali. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito: la CTR aveva correttamente applicato i principi sulle indagini bancarie, ritenendo, sulla base di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, la riferibilità sostanziale alla società dei conti intestati al socio e alla convivente e, conseguentemente, la legittimità della presunzione di maggiori ricavi, senza che la contribuente avesse fornito prova analitica contraria per ciascuna movimentazione. La società è stata inoltre condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
La norma sul litisconsorzio processuale non imponeva, nel caso di società di capitali, la riunione dei giudizi della società e del socio unico, perché non sussiste litisconsorzio necessario tra essi.
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
La pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla ricorrente è stata ritenuta applicabile alle società di persone e associazioni, non alle società di capitali.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare la presunzione di maggiori ricavi; la prova contraria grava sulla contribuente, che deve dimostrare l'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
Le presunzioni relative alle movimentazioni bancarie operano anche ai fini IVA, estendendosi ai conti intestati a soci o terzi quando vi sia sostanziale riferibilità alla società.
art. 33 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 32 e 51, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario relativo ad accertamenti emessi nei confronti di una società di capitali, non sussiste litisconsorzio necessario con il socio, anche se la società ha base ristretta o socio unico; il principio dell'unitarietà dell'accertamento richiamato per società di persone non è automaticamente estensibile.
- In tema di accertamenti bancari, l'Amministrazione finanziaria può fondare la ripresa su movimentazioni dei conti intestati a soci o a soggetti terzi quando emergano elementi indiziari idonei a dimostrarne la sostanziale riferibilità alla società; non è necessario provare in modo pieno la fittizietà formale dell'intestazione.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto l'onere probatorio presuntivo, il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna singola movimentazione a operazioni già dichiarate o della sua estraneità all'attività d'impresa.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Il divieto di 'doppia presunzione' non impedisce una catena inferenziale fondata su presunzioni semplici purché ciascun passaggio sia assistito da gravità, precisione e concordanza e conduca a un fatto ulteriormente accertato.
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