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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24732/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo interessato)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro probatorio di un'autovettura, formalmente acquistata da una società terza con contratto di compravendita e permuta, disposto e poi convalidato dal pubblico ministero nell'ambito di indagini per fatti di presunta provenienza illecita del bene. Il bene era ritenuto collegato a un'ipotesi di reimpiego di utilità provenienti da un delitto presupposto, in un procedimento in cui un soggetto risultava indagato, in concorso con altri, per reati ex artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. La società terza interessata ha impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame deducendo, con otto motivi, in sintesi: a) che il giudice aveva attribuito al sequestro probatorio una funzione impropria di futura confisca, tipica del sequestro preventivo, senza indicare concrete esigenze probatorie; b) che mancava motivazione sulle specifiche finalità istruttorie e sulla necessità dell'apprensione del veicolo; c) che era stata erroneamente esclusa la qualità di terzo estraneo al reato, sulla base di elementi congetturali e senza prova di partecipazione o vantaggio; d) che era stata negata ingiustamente la buona fede dell'acquirente, con inversione dell'onere della prova; e) che il tribunale aveva ampliato il perimetro accusatorio oltre quanto contestato dal pubblico ministero, fondando la decisione su ipotesi non contestate; f) che il mantenimento del vincolo era sproporzionato e non più giustificato, essendo il bene già identificato documentalmente; g) che erano stati confusi il piano dell'attività societaria e quello della singola operazione di acquisto; h) che non era stata dimostrata la fittizietà del trasferimento del veicolo, essendosi il giudice basato su precedenti di polizia del dante causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo nei primi e nel quinto motivo, ritenendo carente la motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla concreta indicazione delle esigenze probatorie e alla attuale necessità del mantenimento del sequestro. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi, osservando che il tribunale aveva correttamente ravvisato, sul piano del fumus, l'astratta configurabilità dei reati ipotizzati e la pertinenza del bene rispetto al reato presupposto, senza fondare il vincolo su una prospettiva autonoma di confisca. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso nel reato ascritto all'indagato

  • art. 648-bis c.p.

    reato presupponente la provenienza del bene da delitto; ai fini del fumus basta l'individuazione almeno tipologica del reato presupposto

  • art. 125 c.p.p.

    il provvedimento deve essere motivato in modo non meramente apparente

  • art. 253 c.p.p.

    il sequestro probatorio richiede concrete esigenze probatorie e nesso di strumentalità con l'accertamento del fatto

  • art. 355 c.p.p.

    richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo

  • art. 324 c.p.p.

    competenza del Tribunale di Chieti quale giudice del rinvio e del riesame

  • art. 50 c.p.p.

    richiamato tra le norme denunciate nei motivi

  • art. 112 Cost.

    richiamato per dedurre asserita invasione della sfera dell'accusa

  • art. 240 c.p.

    richiamato quanto alla confisca e alla posizione del terzo; la Corte esclude che la motivazione del tribunale fosse fondata sulla futura confisca

  • art. 325 c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato come misura diversa, finalizzata al sequestro preventivo e alla confisca

  • art. 1153 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della buona fede dell'acquirente, ma non decisivo ai fini del sequestro probatorio

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato tra le norme denunciate, ma la Corte ribadisce che nel riesame cautelare non si compie un giudizio di merito sulla responsabilità

  • art. 27 Cost.

    richiamato nei motivi come parametro sull'onere probatorio e sulla presunzione di innocenza

  • art. 648-ter.1 c.p.

    reato presupponente la provenienza del bene da delitto; anche qui il reato presupposto va individuato almeno per tipologia

Massime di principio

  • Nel sequestro probatorio il giudice del riesame deve verificare l'astratta configurabilità del reato e la pertinenza della cosa rispetto al fatto, ma non può trasformare il controllo in un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa.
  • La motivazione del sequestro probatorio deve indicare, sia pure sinteticamente, quali concrete esigenze di accertamento rendano necessaria l'apprensione del bene e quale specifica attività investigativa il bene debba consentire; non basta un richiamo generico alla possibile utilità probatoria.
  • Il sequestro probatorio richiede un nesso di strumentalità tra la cosa sequestrata e le finalità di acquisizione della prova, non surrogabile con misure meno invasive quando l'oggetto sia già documentalmente identificato.
  • Quando il sequestro riguarda beni ritenuti provenienti da delitto e il titolo di reato presupposto è elemento costitutivo della fattispecie, il fumus richiede almeno l'individuazione tipologica del reato presupposto, senza necessità di ricostruirne integralmente gli estremi storico-fattuali.
  • Nel giudizio di riesame cautelare reale il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge, comprensiva della motivazione mancante o meramente apparente, ma non dell'illogicità manifesta se non nei limiti consentiti dalla legge processuale.
  • La buona fede del terzo acquirente e la regolarità formale dell'acquisto non escludono di per sé la legittimità del sequestro probatorio, se il bene è comunque funzionale all'accertamento del fatto; tali profili non sostituiscono la verifica delle esigenze probatorie.
  • La futura confisca non può essere utilizzata come autonoma ragione giustificativa di un sequestro probatorio, poiché la finalità di quest'ultimo resta esclusivamente l'acquisizione della prova.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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