Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5676/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento Prot. n. 29351 del 10.12.2025, notificato in data 16.12.2025, con cui l’Ambasciata d’Italia in Tunisia - Cancelleria Consolare Ufficio Visti Tunisi ha respinto l’istanza di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio (Immatricolazione A.A. 2025/2026) presentata dal ricorrente in data 10.11.2025.

Giustizia amministrativa202602080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia in Tunisia

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio relativo all’immatricolazione all’anno accademico 2025/2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile vizio e ha verificato che la procura, redatta in duplice lingua e recante un timbro e una firma riferiti alla legalizzazione della sottoscrizione da parte dell’incaricato della gestione degli affari comunali, non attestava né l’identificazione preventiva del sottoscrittore né l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. Il ricorso è stato quindi esaminato sotto il profilo della validità della procura e della conseguente sussistenza della sottoscrizione giuridicamente rilevante dell’atto introduttivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 218/1995, il processo svolto in Italia è regolato dalla legge italiana; nel processo amministrativo il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., e la procura deve essere conferita nelle forme dell’art. 83 c.p.c. L’autenticazione della sottoscrizione richiede, ai sensi dell’art. 2703 c.c., l’attestazione del pubblico ufficiale che abbia previamente accertato l’identità del sottoscrittore e che la firma sia stata apposta in sua presenza. Poiché tali elementi non risultavano dalla procura prodotta, il difensore doveva ritenersi privo di valida procura e il ricorso privo della sottoscrizione richiesta in senso giuridico. Il vizio è stato ritenuto insanabile: l’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce principio generale applicabile al processo amministrativo e non è compatibile con la disciplina del c.p.a., secondo il principio enunciato dall’Adunanza plenaria con sentenza n. 11/2025. Neppure era possibile la rimessione in termini, poiché il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione di tale decisione e non sussistevano oggettive ragioni di incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e della recente pronuncia dell’Adunanza plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    Il giudizio svolto in Italia, anche quando la procura sia stata rilasciata all’estero, è disciplinato dalla legge processuale italiana.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito della procura richiesta dalla legge.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste dalla disposizione, applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L’autenticazione richiede sia il previo accertamento dell’identità del sottoscrittore sia l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; la mera legalizzazione o l’apposizione di timbro e firma senza tali attestazioni non è sufficiente.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Il difetto di sottoscrizione, impedendo una valida instaurazione del giudizio, può essere rilevato d’ufficio e conduce a una pronuncia di rito.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    È nullo il ricorso privo della sottoscrizione richiesta dalla legge; quando la procura è invalida, manca anche la sottoscrizione del ricorso in senso giuridico.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della sanatoria della procura invalida non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non può essere utilizzata per sanare il vizio originario del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio per il profilo preliminare di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso; la successiva regolarizzazione o integrazione della procura originariamente nulla o inesistente non è consentita mediante applicazione analogica dell’art. 182, comma 2, c.p.c., poiché tale disposizione non costituisce principio generale compatibile con il codice del processo amministrativo.
  • Quando il ricorso è sottoscritto da un difensore privo di valida procura speciale, manca la sottoscrizione del ricorso in senso giuridico richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; il ricorso è pertanto nullo e inammissibile ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., senza possibilità di decisione sul merito.
  • La procura alle liti rilasciata all’estero, se utilizzata in un processo amministrativo italiano, deve rispettare i requisiti formali applicabili secondo la legge processuale italiana; l’autenticazione della sottoscrizione richiede che risultino l’identificazione preventiva del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; per i ricorsi proposti dopo la pubblicazione di una decisione nomofilattica che abbia chiarito il regime della procura nel processo amministrativo, non può essere invocata in assenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o di gravi impedimenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.