Regolamento (UE) 2021/1334
Regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritose
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2019/787 per rafforzare la trasparenza dell’etichettatura delle bevande spiritose che contengono allusioni a denominazioni legali o indicazioni geografiche di altre bevande spiritose. La novità principale è l’obbligo che, in tali casi, la denominazione legale della bevanda spiritosa risultante compaia nello stesso campo visivo dell’allusione, così da evitare pratiche ingannevoli e appropriazioni indebite della reputazione di prodotti tutelati. È inoltre prevista una disciplina transitoria per i prodotti già etichettati in base al previgente regolamento (CE) n. 110/2008.
Modifica le regole di etichettatura e presentazione delle bevande spiritose quando richiamano denominazioni legali o indicazioni geografiche di altre bevande spiritose, imponendo che la denominazione legale della bevanda risultante compaia nello stesso campo visivo dell’allusione.
Ambito di applicazione
Si applica alle bevande spiritose e, più in generale, alle bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari, limitatamente ai casi in cui nella designazione, presentazione o etichettatura sia fatta un’allusione a una denominazione legale di categoria di bevanda spiritosa o a un’indicazione geografica di bevanda spiritosa. Rileva per gli operatori che immettono tali prodotti sul mercato nell’Unione; prevede una deroga transitoria per le bevande spiritose etichettate prima del 31 dicembre 2022 conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008, che possono restare sul mercato fino a esaurimento scorte.
Modifica delle regole sulle allusioni a bevande spiritose
Il regolamento delegato (UE) 2021/1334 modifica il regolamento (UE) 2019/787 in materia di designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose. La finalità è evitare che le allusioni a denominazioni legali di categorie di bevande spiritose o a indicazioni geografiche possano trarre in inganno il consumatore o sfruttare indebitamente la reputazione di prodotti tutelati.
Contesto e ragioni dell’intervento
Dai considerando emerge che la disciplina previgente consentiva allusioni senza imporre che la denominazione della bevanda alcolica risultante comparisse nello stesso campo visivo. Ciò poteva indurre il consumatore a ritenere che l’allusione facesse parte della denominazione del prodotto, soprattutto quando il prodotto finale è esso stesso una bevanda spiritosa.
La Commissione osserva inoltre che, in certi casi, l’allusione può costituire un uso abusivo della reputazione di categorie di bevande spiritose o di indicazioni geografiche, specie quando tali denominazioni siano richiamate in modo evidente su prodotti che, per effetto della combinazione con altri ingredienti alimentari, non mantengono più la natura originaria del prodotto tutelato. Il regolamento si coordina con i principi generali del regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare con il divieto di informazioni ingannevoli e con l’obbligo di apporre le informazioni obbligatorie in modo evidente, visibile e leggibile.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda le bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari, con specifico riferimento ai casi in cui la presentazione o l’etichettatura contengano un’allusione a una denominazione legale di una categoria di bevanda spiritosa o a un’indicazione geografica di bevanda spiritosa. Il nuovo obbligo opera quando l’allusione è usata nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di bevande spiritose.
Nuovo contenuto dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787
La disposizione sostituita stabilisce tre regole principali per l’allusione:
- non deve figurare sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica;
- deve essere riportata in caratteri non superiori alla metà della dimensione dei caratteri usati per la denominazione della bevanda alcolica; per i termini composti, vale il medesimo limite rispetto alla dimensione prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera c);
- nei casi di allusione nella designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose, deve essere sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che deve comparire nello stesso campo visivo dell’allusione.
Per gli operatori, il punto più rilevante è l’obbligo di presentazione contestuale della denominazione legale e dell’allusione, che rende più rigorosa la comunicazione al consumatore e limita il rischio di confusione sul prodotto effettivamente commercializzato.
Regime transitorio
Il regolamento introduce una clausola di salvaguardia per le bevande spiritose già immesse nel circuito commerciale. Possono continuare a essere vendute fino a esaurimento scorte le bevande spiritose che:
- non soddisfano il nuovo requisito dell’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/787;
- sono però conformi al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008;
- sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022.
La previsione evita l’obbligo di rietichettatura per i prodotti già conformi alla disciplina previgente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 25 maggio 2021, con effetto retroattivo, in linea con quanto previsto dall’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e al fine di evitare un vuoto normativo.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per produttori, importatori e soggetti che curano etichettatura e confezionamento, la modifica impone un controllo accurato del layout grafico delle etichette quando un prodotto richiama whisky, brandy, rum, gin o altre bevande spiritose tutelate, o loro indicazioni geografiche. Dal punto di vista consulenziale, la verifica non riguarda solo il contenuto testuale dell’allusione, ma anche la sua collocazione grafica, la dimensione dei caratteri e la compresenza, nello stesso campo visivo, della denominazione legale del prodotto finale.
Disposizioni principali
Obbligo di collocazione dell’allusione e della denominazione legale
L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 è sostituito. L’allusione di cui ai paragrafi 2 e 3: non può figurare sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica; deve comparire in caratteri non superiori alla metà della dimensione dei caratteri usati per la denominazione della bevanda alcolica, e per i termini composti non superiori alla metà della dimensione prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera c); quando l’allusione è usata nella designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose, deve essere sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che deve figurare nello stesso campo visivo dell’allusione.
Disciplina transitoria per i prodotti già etichettati
Le bevande spiritose che non soddisfano il nuovo requisito di cui all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/787, ma che rispettano il regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 25 maggio 2021. È quindi prevista un’applicazione retroattiva per evitare vuoti normativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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