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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/854

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione del 27 maggio 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

Normativa europea32021R0854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio su determinate importazioni di acciaio inossidabile laminato a freddo provenienti da India e Indonesia. La Commissione conclude, sulla base dell’inchiesta provvisoria, che tali importazioni sono oggetto di dumping, causano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’Unione. Sono previste aliquote differenziate per alcuni esportatori, con obbligo di fattura commerciale specifica per beneficiare del dazio individuale.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC indicati all’articolo 1, paragrafo 1, e originari dell’India o dell’Indonesia. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente elencate e solo se accompagnate dalla fattura commerciale valida prevista dal regolamento; in mancanza, si applica il dazio per "tutte le altre società". Il regolamento ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1 si applica per sei mesi.

Dazio antidumping provvisorio su prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di India e Indonesia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 istituisce una misura antidumping provvisoria ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di un’inchiesta avviata il 30 settembre 2020 su denuncia di Eurofer per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ritiene provvisoriamente accertati dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, e conclude che l’adozione di misure è nell’interesse dell’Unione.

Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato

L’inchiesta riguarda prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati in una serie di codici NC indicati all’articolo 1, paragrafo 1. Il prodotto è originario dell’India o dell’Indonesia; i codici NC sono forniti solo a titolo informativo. La Commissione ha inoltre confermato, in via provvisoria, che il prodotto importato, quello venduto nei mercati interni dei paesi interessati e quello prodotto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi, con conseguente qualificazione come "prodotto simile" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Profili procedurali principali

La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata da Eurofer il 17 agosto 2020 per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. È stata disposta la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/370. Nel procedimento sono stati coinvolti produttori dell’Unione, importatori, produttori esportatori e, per i profili rilevanti, i governi di India e Indonesia; a causa della pandemia di COVID-19, in fase provvisoria la Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza anziché visite in loco.

Determinazione del dumping

Per l’India e l’Indonesia la Commissione ha costruito il valore normale, verificando la rappresentatività delle vendite interne e la redditività delle vendite sul mercato interno; ove necessario ha proceduto alla costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Il prezzo all’esportazione è stato determinato, a seconda dei casi, sul prezzo effettivamente pagato/pagabile o sul prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, con gli adeguamenti previsti dall’articolo 2, paragrafi 8 e 9. Sono stati applicati adeguamenti per garantire un confronto equo, inclusi trasporto, assicurazione, imballaggio, movimentazione, costi accessori, credito, oneri bancari, conversione e sconti.

Collaborazione e uso dei dati disponibili

Per l’India hanno collaborato Chromeni Steels Private Limited e il gruppo Jindal; per l’Indonesia il gruppo IRNC e il gruppo Jindal Indonesia, mentre PT Bina Niaga Multiusaha è stata considerata non collaborativa per l’insufficienza della risposta. In entrambi i paesi la Commissione ha fatto ricorso, in parte, all’articolo 18 del regolamento di base per informazioni non fornite o non verificabili, in particolare per taluni ruoli di società collegate in paesi terzi che influivano sulle vendite nell’Unione. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera Unione, dazio non corrisposto, sono risultati pari a 13,6 % per il gruppo Jindal indiano, 36,9 % per Chromeni, 19,9 % per IRNC e 20,2 % per Jindal Stainless Indonesia; per le altre società valgono i margini più elevati corrispondenti.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è stata individuata in 13 produttori e il campione selezionato copriva oltre il 60 % della produzione. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 17 %, la produzione del 16 %, le vendite del 15 % e l’utilizzo degli impianti è sceso al 68 % nel periodo dell’inchiesta. Pur mantenendo una quota di mercato sostanzialmente stabile, l’industria dell’Unione ha dovuto abbassare i prezzi di vendita del 3 % nonostante l’aumento del costo di produzione del 3 %, con crollo della redditività dallo 7,6 % allo 0,4 % e forti deterioramenti di flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito.

Nesso causale e altri fattori

La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping da India e Indonesia hanno avuto un impatto sostanziale e determinante sul pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Sono stati esaminati anche altri fattori potenzialmente rilevanti: importazioni da paesi terzi, calo del consumo, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, aumento dei prezzi delle materie prime e comportamento dei produttori dell’Unione sui prezzi. Tali fattori sono stati ritenuti, in via provvisoria, non idonei a interrompere o attenuare in modo decisivo il nesso causale.

Livello delle misure e dazio inferiore

La Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore, confrontando margini di dumping e margini di underselling. Per il calcolo del prezzo non pregiudizievole ha tenuto conto di un profitto di riferimento determinato in applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 quater e 2 quinquies, risultante in un margine compreso tra l’8,82 % e il 9,12 %, nonché di costi futuri connessi ad accordi ambientali multilaterali. Per l’India, il dazio finale provvisorio è stato fissato a 13,6 % per il gruppo Jindal e a 34,6 % per Chromeni e per tutte le altre società; per l’Indonesia a 19,9 % per IRNC e a 20,2 % per Jindal Stainless Indonesia e per tutte le altre società.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene, in via provvisoria, che l’istituzione dei dazi sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, poiché dovrebbe ripristinare condizioni di concorrenza eque e consentire la copertura dei costi crescenti e un miglioramento della redditività. Le osservazioni degli importatori e dell’unico utilizzatore intervenuto non hanno portato a concludere che gli effetti negativi delle misure supererebbero i benefici per l’industria dell’Unione.

Disposizioni finali e seguito del procedimento

Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento e chiedere audizione entro 5 giorni. Le autorità doganali devono interrompere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2021/370; i dati relativi alle importazioni effettuate fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati per un’eventuale decisione definitiva o per la chiusura del procedimento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e le risultanze provvisorie potranno essere modificate nella fase definitiva.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e ambito territoriale

Il dazio riguarda prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC elencati all’articolo 1, paragrafo 1, originari dell’India o dell’Indonesia.

Aliquote del dazio provvisorio

Sono previste aliquote individuali per Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited (13,6 %), Chromeni Steels Private Limited (34,6 %), IRNC (19,9 %) e Jindal Stainless Indonesia (20,2 %). Per tutte le altre società indiane o indonesiane l’aliquota è rispettivamente del 34,6 % e del 20,2 %.

Condizione della fattura commerciale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza della fattura, si applica il dazio per tutte le altre società.

Garanzia all’immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio antidumping provvisorio.

Durata e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Obblighi procedurali per le parti interessate

Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore; le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/370. I dati relativi alle importazioni effettuate non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore del regolamento restano conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganaliacciaio

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